C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/TFT del 04.12.2025 – Delibera – Fasc.094 prot. 12058/28 pfi 25-26/PM/fl del 5/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Antonio Petito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio:

Fasc.094

prot. 12058/28 pfi 25-26/PM/fl del 5/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Antonio Petito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Bosco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Gaetano Varricchio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesse-rato per la società A.S.D. San Leucio del Sannio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio in occasione dell’incontro A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Diego Bosco attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Diego Bosco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Bosco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena ci-tato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 8/tft del 4 Dicembre 2025 pag. 33 4. la società A.S.D. San Leucio del Sannio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Petito, Gaetano Varricchio e Diego Bosco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: al sig. Antonio Petito, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Gaetano Varricchio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Diego Bosco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. San Leucio del Sannio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che letti; l’atto di deferimento della Procura Federale, atteso che il calciatore Diego Bosco era in posizione irregolare, in quanto non tesserato nel corso della gara di cui al deferimento, e quindi di accogliere le richiese della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Antonio Petito, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Gaetano Varricchio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Diego Bosco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. San Leucio del Sannio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 300,00 di ammenda.

 

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