C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/TFT del 04.12.2025 – Delibera – Fasc.092 prot. 11693/6 pfi 25-26/PM/fl del 31/10/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Alberta Canciello, all’epoca dei fatti amministratore unico dotata di poteri di rappresentanza della società Football Club Frocalcio S.S.D. a R.L.:
Fasc.092
prot. 11693/6 pfi 25-26/PM/fl del 31/10/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Alberta Canciello, all’epoca dei fatti amministratore unico dotata di poteri di rappresentanza della società Football Club Frocalcio S.S.D. a R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto al calciatore sig. Geronimo Viscovich, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 270-2024/25 del 24.4.2025, comunicato alla società Football − la società Football Club Frocalcio S.S.D. a R.L. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Alberta Canciello, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig.ra Alberta Canciello, all’epoca dei fatti amministratore unico, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società Football Club Frocalcio S.S.D. a R.L. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste così come formulate dalla Procura Federale, visti i fatti provati. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la sig.ra Alberta Canciello, all’epoca dei fatti amministratore unico, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società Football Club Frocalcio S.S.D. a R.L. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 600,00 di ammenda.
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