C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 8/TFT del 04.12.2025 – Delibera – Fasc.090 prot. 6235/859 pfi 24-25/PM/ag del 8/09/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. Aniello MIRANDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club;

Fasc.090

prot. 6235/859 pfi 24-25/PM/ag del 8/09/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. Aniello MIRANDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Savoia 1908 FC SSDRL – Academy Mariglianese del 16 febbraio 2025 valevole per il girone D del campionato Under 18 del Comitato Regionale Campania, colpito con un pugno all’orecchio destro il calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Mariglianese con la maglia n. 7 sig. V.A., causandogli una perforazione traumatica della membrana timpanica. dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il sig. Aniello MIRANDA, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate dieci (10) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 18 febbraio 2025 della A.S.D. Academy Mariglianese avete ad oggetto i fatti occorsi in occasione della gara Savoia 1908 FC SSDRL — Academy Mariglianese disputata in data 16 febbraio 2025 e valevole per il girone D del campionato Under 18. Nella segnalazione appena citata, in particolare, viene segnalata che al quarantesimo minuto del primo tempo il sig. V.A., calciatore minore d'età tesserato per la società A.S.D Academy Mariglianese, ha ricevuto uno schiaffo al volto ed all'orecchio destro da parte di un calciatore della squadra avversaria; l'arbitro, poi, non ha rilevato l'accaduto in quanto volgeva le spalle ai protagonisti di tale episodio ed il sig. V.A., in conseguenza dello schiaffo ricevuto, oltre a non poter proseguire la gara ha subito una perforazione per la cura del quale si è reso necessario un intervento chirurgico. All'udienza del 1 Dicembre 2025 compariva l'avvocato Visone, difensore del deferito, il quale riportandosi alla memoria difensiva in atti, ribadiva che nel caso di specie si era trattato di uno scontro di gioco non volontario, in quanto il Miranda nel voltarsi impattava con la mano destra sul volto del suo avversario. Osserva il Tribunale che il deferimento è infondato perché manca la prova certa della responsabilità del deferito. Ed invero, nel corso delle indagini la Procura Federale ha ascoltato diversi tesserati, i quali, però, tranne uno come si dirà in seguito, hanno reso tutti dichiarazioni " de relato" perché non presenti alla svolgimento della gara. Anche Allocca Nicola padre del calciatore minorenne Vincenzo, nella sua dichiarazione resa alla Procura Federale, dopo aver precisato di non essere stato presente allo svolgimento della gara in questione, riferiva che il figlio gli aveva detto che, mentre nel corso della gara rientrava da un azione in attacco, era stato colpito da dietro con un violento schiaffo a mano aperta del difensore Mirante Aniello, a seguito della qual cosa si era accasciato a terra "urlando dal dolore entrando in uno stato confusionale di pianto". Alla Procura Federale il padre del calciatore dichiarava, poi, che il figlio era rimasto molto provato fisicamente e psicologicamente, per cui, a prescindere dal fatto che era fuori sede, era opportuno evitare sue esposizioni dirette in sede di un procedimento innanzi alla giustizia sportiva. L'unica dichiarazione non "de relato" è quella di Crispo Francesco, vicepresidente dell' A.S.D Academy Mariglianese, il quale era presente quale dirigente in occasione della partita in questione. Il medesimo ha riferito che nel corso del secondo tempo della gara, dopo una decina di minuti l'attaccante del Savoia, F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 8/tft del 4 Dicembre 2025 pag. 36 Mirante Aniello, colpiva da dietro con un pugno a "dita chiuse" l'orecchio destro di Allocca Vincenzo che dopo una rimessa del portiere della Mariglianese si stava portando verso il centrocampo. Ha, poi, in seguito detto che Allocca cadeva a terra gridando per il forte dolore ed in quel momento l'allenatore della sua squadra si precipitava in campo richiamando l'attenzione dell'arbitro al quale rappresentava l'accaduto. Sempre secondo la narrazione di Crispo, l'arbitro diceva di non aver visto nulla in quanto girato verso l'azione in corso e Allocca veniva sostituito perché a causa del forte dolore non era in grado di proseguire la gara. Ad avviso del Tribunale, la dichiarazione resa da Crispo non è attendibile, non tanto perché il medesimo appartiene alla società A.S.D Academy Mariglianese e ha riferito alcuni dati inesatti e divergenti con altre dichiarazioni (Miranda non è attaccante ma difensore, l'episodio per cui si discute si è verificato al 40' del primo tempo e non al secondo tempo, nella segnalazione della società A.S.D Academy Mariglianese e nella dichiarazione del padre del calciatore Allocca il riferimento è ad uno schiaffo all'orecchio e non ad un pugno), ma perché è in contraddizione con quanto dichiarato dall'arbitro nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale. Ed invero, il direttore di gara, che nel suo referto non ha riferito alcunché circa l'episodio in contestazione, ha confermato di non aver visto nulla, altrimenti sarebbe intervenuto e che nessuno dei presenti ha richiamato la sua attenzione segnalandogli quanto era accaduto alle sue spalle. Ha, inoltre, anche riferito che neppure negli spogliatoi ha appresso da qualcuno l'esistenza di questo episodio e che non ricorda il motivo della sostituzione di Allocca, il quale è uscito normalmente dal terreno di gioco, mentre Miranda Aniello, che agli atti risulta già ammonito nel primo tempo, è stato sostituito nel secondo tempo. La dichiarazione del direttore di gara smentisce chiaramente la ricostruzione del dirigente Crispo ed è sicuramente attendibile perché proviene da un terzo neutrale. Alla luce di quanto precede, appare più attendibile e verosimile la dichiarazione resa dal deferito alla Procura Federale, secondo cui in uno scontro di gioco con l'attaccante Allocca, Miranda che era il suo marcatore nel cercare di fermarlo lo colpiva accidentalmente, senza volere ciò, con il suo braccio destro al suo orecchio. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

Rigetta il deferimento.

 

 

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