C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/TFT del 18.12.2025 – Delibera – Fasc.095 prot. 12031/25 pfi 25-26/PM/fl del 5/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Pasquale Catapano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cicciano

Fasc.095

prot. 12031/25 pfi 25-26/PM/fl del 5/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Pasquale Catapano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cicciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere consentito e comunque non impedito al sig. Salvatore Catapano, benché tesserato come vice presidente della società dallo stesso rappresentata, di prendere parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Cicciano alla gara A.S.D. Angels Episcopio - A.S.D. Cicciano dell’1.3.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore per tale società; nonché ancora per avere consentito allo stesso sig. salvatore Catapano di svolgere attività sportiva nonostante non fosse in possesso della certificazione di idoneità alla stessa; 2. il sig. Antonio Moschiano, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Cicciano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Angels Episcopio - A.S.D. Cicciano dell’1.3.2025 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cicciano nella quale è indicato il nominativo quale calciatore del sig. Salvatore Catapano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso come calciatore; 3. il sig. Salvatore Catapano, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Cicciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, benché tesserato come vice presidente della società A.S.D. Cicciano, preso parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Cicciano alla gara A.S.D. Angels Episcopio - A.S.D. Cicciano dell’1.3.2025, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società ASD Cicciano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Catapano, Antonio Moschiano e Salvatore Catapano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 15/12/2025 tutti i deferiti presenti chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Pasquale Catapano, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Antonio Moschiano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Salvatore Catapano, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società ASD Cicciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento: il sig. Pasquale Catapano, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Antonio Moschiano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Salvatore Catapano, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società ASD Cicciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25 /26 ed € 200,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it