C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/TFT del 18.12.2025 – Delibera – Fasc.098 prot. 12602/40 pfi 25-26/PM/am del 11/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Vincenzo Carelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Celle:

 

Fasc.098

prot. 12602/40 pfi 25-26/PM/am del 11/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Vincenzo Carelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Celle: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sporting Celle, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mattia Mangia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Celle alla gara A.S.D. Sporting Celle – A.S.D. Palinuro 2023 del 13.4.2025, valevole per il girone E del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2.il sig. Mattia Mangia, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’in-terno e nell’interesse della società A.S.D. Sporting Celle: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Celle, alla gara A.S.D. Sporting Celle – A.S.D. Palinuro 2023 del 13.4.2025 valevole per il girone E del campionato di F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 10/tft del 18 Dicembre 2025 pag. 46 Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 3. la società A.S.D. Sporting Celle a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Carelli e Mattia Mangia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 15/12/2022 il Presidente Vincenzo Carelli, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Vincenzo Carelli, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Mattia Mangia, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Sporting Celle la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

 di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento: il sig. Vincenzo Carelli, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Mattia Mangia, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Sporting Celle la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.

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