C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/TFT del 18.12.2025 – Delibera – Fasc.097 prot. 12531/46 pfi 25-26/PM/fl del 10/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys:

Fasc.097

prot. 12531/46 pfi 25-26/PM/fl del 10/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Angelo Greco, Michele Speranza ed Antonio Savino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di serie D di Calcio a 5: i calciatori sigg.ri Angelo Greco e Michele Speranza alle gare A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell’8.3.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025; il calciatore sig. Antonio Savino alla gara A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025; 2. il sig. Michele Speranza, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alle gare A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell’8.3.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025, entrambe valevoli per il campionato di serie D di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell’8.3.2025 valevole per il campionato di serie D di Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata 3. il sig. Antonio Savino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alla gara A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025 valevole per il campionato di serie D di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro gara A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025 valevole per il campionato di Serie D Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys nella quale sono indicati il suo nominativo e quello del calciatore sig. Angelo Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di entrambi; 4. il sig. Angelo Greco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alle gare A.S.D. Santa Cecilia - A.S.D. Football Club Magica Boys dell’8.3.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys - A.S.D. US Poseidon 1958 del 3.5.2025, entrambe valevoli per il campionato di serie D di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys nella quale sono indicati il suo nominativo e quello del calciatore sig. Angelo Greco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di entrambi; 5. la società A.S.D. Football Club Magica Boys a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carmine Soria, Angelo Greco, Michele Speranza e Antonio Savino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Michele Speranza, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; il sig. Antonio Savino, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Angelo Greco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Football Club Magica Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che vadano confermate le richieste formulate dalla Procura Federale anche in ragione della reiterazione delle condotte in contestazione, la cui realizzazione è stata accertata per di idonea documentazione acquisiti in atti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Michele Speranza, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; il sig. Antonio Savino, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; il sig. Angelo Greco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Football Club Magica Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 350,00 di ammenda.

 

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