C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/TFT del 18.12.2025 – Delibera – Fasc.099 prot. 12738/49 pfi 25-26/PM/am del 12/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys:
Fasc.099
prot. 12738/49 pfi 25-26/PM/am del 12/11/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Luciano Lovisi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys alle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Magica Boys, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Vincenzo Pisano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; 2.- il sig. Vincenzo Pisano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025 entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luciano Lovisi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Luciano Lovisi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Football Club Magica Boys: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Magica Boys, alle gare A.S.D. Real Stella Cilento – A.S.D. Football Club Magica Boys del 23.2.2025 ed A.S.D. Football Club Magica Boys – A.S.D. Fulgens Laurito del 6.4.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4.- la società A.S.D. Football Club Magica Boys a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carmine Soria, Vincenzo Pisano e Luciano Lovisi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Vincenzo Pisano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Luciano Lovisi, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Football Club Magica Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che vadano confermate le richieste formulate dalla Procura Federale anche in ragione della reiterazione delle condotte in contestazione, la cui realizzazione è stata accertata per di idonea documentazione acquisiti in atti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Carmine Soria, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Vincenzo Pisano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Luciano Lovisi, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica; per la società A.S.D. Football Club Magica Boys la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 400,00 di ammenda.
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