C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28.02.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 85 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GATTATICO CLUB Avverso squalifica del calciatore Luca BALSAMO per 4 giornate di gara squalifica del calciatore Philip Junior OPOKU per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 52 del 14/02/2024 Gara: Gattatico Club / Audax Fontanellatese del 11.02.2024

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 85 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GATTATICO CLUB Avverso squalifica del calciatore Luca BALSAMO per 4 giornate di gara squalifica del calciatore Philip Junior OPOKU per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 52 del 14/02/2024 Gara: Gattatico Club / Audax Fontanellatese del 11.02.2024

La società ASD Gattatico Club ha ritualmente impugnato entrambi i provvedimenti disciplinari in epigrafe indicati sostenendo che il proprio calciatore Philip Junior Opoku non avrebbe colpito con un pugno un avversario e che il calciatore Luca Balsamo avrebbe commesso un semplice fallo di gioco senza alcuna intenzione di fare male al giocatore dell’Audax Fontanellatese. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante produce due dichiarazioni rilasciate da tesserati della società Audax Fontanellatese che, rispetto alle condotte dei calciatori Balsamo e Opoku, adombrano la non veridicità del referto arbitrale. Per tutto quanto precede la società Gattatico Club chiede l’annullamento ovvero una drastica riduzione di entrambe le squalifiche La società Gattatico Club che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, la Corte ritiene preliminarmente prive di qualsiasi valore probatorio le dichiarazioni prodotte dal Gattatico che pertanto non vengono prese in considerazione ai fini della decisione del proposto reclamo. Richiamato l’articolo 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in forza del quale i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Corte evidenzia che nel referto dell’incontro in questione sono riportate in maniera chiara e inequivocabile le condotte violente realizzate dai calciatori Balsamo e Opoku nei confronti di calciatori avversari. A giudizio della Corte entrambe dette condotte integrano la fattispecie prevista dall’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva e, non ravvisandosi nei rispettivi comportamenti dei calciatori Balsamo e Opoku sostanziali differenze in termini di gravità e pericolosità, si ritiene equo applicare per entrambi la sanzione minima della squalifica per 3 giornate di gara prevista dal suddetto articolo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe riduce a 3 giornate di gara la squalifica del calciatore Luca Balsamo mentre conferma la squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Philip Junior Opoku. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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