C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28.02.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE Nr. 86 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PORTUENSE ETRUSCA A.S.D. Avverso squalifica dei calciatori Francesco BIASINI e Francesco DUO per 4 giornate di gara e avverso ammenda di Euro 30,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 73 del 21/02/2024 Gara: Portuense Etrusca / Misano del 17.02.2024
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE Nr. 86 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PORTUENSE ETRUSCA A.S.D. Avverso squalifica dei calciatori Francesco BIASINI e Francesco DUO per 4 giornate di gara e avverso ammenda di Euro 30,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 73 del 21/02/2024 Gara: Portuense Etrusca / Misano del 17.02.2024
La società Portuense Etrusca ASD ha proposto un rituale reclamo contro le sanzioni disciplinari sopra riportate sostenendo che le espressioni offensive effettivamente pronunciate dai calciatori Francesco Biasini e Francesco Duo non sarebbero state indirizzate all’ufficiale di gara bensì, quelle del Duo, a un avversario e quelle del Biasini allo stesso compagno di squadra per invitarlo a tacere. La società contesta altresì l’ammenda inflittale per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro affermando che in realtà l’impianto di riscaldamento era pienamente funzionante e che per ottenere un’adeguata temperatura dell’acqua della doccia sarebbe stato sufficiente orientare il miscelatore nel senso giusto. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante richiede una riduzione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori, mentre non precisa alcuna specifica richiesta per quanto riguarda l’ammenda. La società Portuense Etrusca che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, presi in esame gli atti ufficiali, la Corte rileva in via preliminare che per quanto concerne l’ammenda di EUR. 30,00 comminata a carico della società, il reclamo non può essere esaminato e va dichiarato inammissibile essendo relativo a un provvedimento pecuniario non impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva. Anche per quanto riguarda le squalifiche dei calciatori il reclamo della società Portuense Etrusca appare infondato e non merita accoglimento in quanto la versione dei fatti fornita dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali che ai fini della disciplina sportiva costituiscono piena prova sul comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara e inequivocabile il fatto che le frasi offensive profferite dai calciatori Francesco Duo, maglia nr. 10 della Portuense Etrusca, e Francesco Biasini, maglia nr. 9, erano dirette all’ufficiale di gara e non ad altri soggetti. Il Giudice sportivo regionale ha dunque interpretato correttamente gli atti ufficiali inquadrando la condotta dei suddetti calciatori nella fattispecie che l’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS prevede e punisce con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Portuense Etrusca ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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