C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 06.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 91 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. C. PERSICETANA S.P.D. – A.R.L. Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 50 del 22/02/2024 Gara: Persicetana / Antal Pallavicini del 06.02.2024

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 91 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. C. PERSICETANA S.P.D. – A.R.L. Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 50 del 22/02/2024 Gara: Persicetana / Antal Pallavicini del 06.02.2024

La società AC Persicetana ha proposto un rituale reclamo contro la delibera mediante la quale il Giudice sportivo della Delegazione di Bologna ha respinto il ricorso che la stessa odierna reclamante aveva proposto sostenendo che la gara in questione, disputatasi in due distinti archi temporali costituendo quella del 6 febbraio la prosecuzione di una partita del 27 gennaio sospesa per nebbia, avrebbe avuto uno svolgimento irregolare per via dell’utilizzo da parte della compagine Antal Pallavicini di un numero di giocatori fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento del Campionato Under 19 Provinciale. Rileva al riguardo la Persicetana che la squadra avversaria nella gara del 27 gennaio 2024 ha schierato 2 giocatori fuori quota e nella prosecuzione del successivo 6 febbraio ha fatto partecipare 4 calciatori fuori quota dei quali 3 non erano presenti nella distinta della gara precedente, ragion per cui secondo la reclamante alla gara in questione, considerata nel suo complesso, la società Pallavicini avrebbe finito per utilizzare 5 atleti fuori quota violando il limite massimo regolamentare di 4 calciatori fuori età. Per l’illustrato motivo la società Persicetana richiede l’annullamento della delibera del Giudice sportivo con conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai danni della società Antal Pallavicini. La società Persicetana che nel proposto reclamo ha richiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente delegato dal Presidente, il quale si riporta ai motivi addotti a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che la gara interrotta e la relativa prosecuzione vanno intese come un’unica partita durante lo svolgimento della quale la società Antal Pallavicini ha schierato 5 giocatori fuori quota violando così il regolamento del Campionato Under 19 provinciale. La società cointeressata Antal Pallavicini pur resa edotta del proposto reclamo, non ha depositato controdeduzioni difensive e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, presi in esame gli atti ufficiali, considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di dibattimento, la Corte ritiene privo di fondamento il proposto reclamo che dunque non merita accoglimento. La decisione del Giudice sportivo appare corretta e non censurabile in quanto nella fattispecie in esame la società Antal Pallavicini non ha violato nessuna delle specifiche disposizioni stabilite dall’articolo 30 comma 4 del Regolamento della LND che disciplina in maniera dettagliata e assai precisa il caso della prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento a quanto previsto al capo b) della suddetta disposizione regolamentare che stabilisce espressamente che nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione. 2820 2820 L’Antal Pallavicini non ha nemmeno violato lo specifico regolamento del Campionato Under 19 provinciale perché in nessun momento della gara in parola ha utilizzato un numero di calciatori fuori quota superiore a quello previsto.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo: Persicetana – Antal Pallavicini 1 a 1 Pone a carico della società AC Persicetana il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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