C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 06.03.2024 – Delibera – Nr. 92 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D UNION SAMMARTINESE Avverso squalifica del calciatore Andrea RUGGERI per 4 giornate di gara, ammenda di EUR 350,00 e penalizzazione di 2 punti in classifica a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicate nel C.U. nr. 61 del 14/02/2024 Gara: Santa Sofia / Union Sammartinese del 10.02.2024

Nr. 92 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D UNION SAMMARTINESE Avverso squalifica del calciatore Andrea RUGGERI per 4 giornate di gara, ammenda di EUR 350,00 e penalizzazione di 2 punti in classifica a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicate nel C.U. nr. 61 del 14/02/2024 Gara: Santa Sofia / Union Sammartinese del 10.02.2024

La società ASD Union Sammartinese dopo ad aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara, ha ritualmente impugnato i sopra menzionati provvedimenti disciplinari ritenendoli ingiusti, ingiustificati ed eccessivamente penalizzanti. La reclamante sostiene che la responsabilità della rissa che a fine gara ha visto il coinvolgimento di tutti i calciatori di entrambe le squadre, sarebbe ascrivibile al comportamento dei giocatori del Santa Sofia che avrebbero prima minacciato e poi colpito con un pugno al volto un calciatore della Sammartinese, che gli unici dirigenti intervenuti per placare gli animi sarebbero stati i due tecnici e l’accompagnatore ufficiale della stessa Union Sammartinese nella latitanza completa degli addetti alla forza pubblica sostitutiva incaricati dalla società ospitante e che il calciatore Andrea Ruggeri non avrebbe in alcun modo preso parte ai tafferugli. Per i motivi come sopra succintamente riassunti la società Union Sammartinese chiede l’annullamento di tutte le impugnate sanzioni. La società reclamante che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione in persona del proprio Direttore Sportivo, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che i calciatori della Sammartinese hanno reagito alle provocazioni verbali e alle aggressioni fisiche dei calciatori avversari, aggiungendo di ritenere eccessivamente gravoso l’ammontare della sanzione economica disposta dal Giudice sportivo e non appropriata al caso di specie la penalizzazione di 2 punti in classifica, insistendo inoltre sull’assoluta estraneità del calciatore Ruggeri ai fatti accaduti dopo il triplice fischio finale. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede dibattimentale, la Corte ha ritenuto di dover sentire l’arbitro della gara affinché chiarisse la condotta tenuta a fine partita dal calciatore Andrea Ruggeri. A quest’ultimo riguardo l’arbitro ha confermato il proprio referto e ribadito che il suddetto calciatore, maglia numero 10 dell’Union Sammartinese, ha preso parte attiva alla rissa nel corso della quale sferrava calci e pugni ai calciatori della compagine avversaria. Sulla scorta delle conferme fornite dall’ufficiale di gara in sede di audizione, il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Ruggeri risulta privo di fondamento e non può essere accolto. Anche per quanto concerne l’ammenda disposta dal Giudice sportivo di Forlì all’Union Sammartinese nonostante fosse la società ospitata, il reclamo non è fondato poiché la responsabilità della stessa Union Sammartinese per il comportamento gravemente antisportivo dei propri tesserati discende dall’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva e perché l’ammontare dell’ammenda appare sostanzialmente giustificato e adeguato in ragione della partecipazione alla rissa di tutti i giocatori della reclamante presenti sul terreno di gioco, della durata e della violenza che ha caratterizzato detto tafferuglio nonché dal fatto che è avvenuto in un campionato riservato a calciatori che non hanno ancora raggiunto il ventesimo anno di età e dunque in un contesto che può considerarsi di calcio giovanile in palese dispregio e contrasto con i valori educativi che dovrebbero contrassegnare le competizioni di tale settore calcistico. La Corte non giudica invece confacente alla fattispecie in esame la penalizzazione di 2 punti in classifica disposta dal Giudice sportivo in quanto tale sanzione si applica di norma nei casi di comportamenti che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento di una gara e/o influito sulla regolarità delle competizioni organizzate dalla FIGC, circostanze che nel caso di specie non si sono realizzate.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe indicato annulla la penalizzazione di 2 punti in classifica disposta nei confronti della Union Sammartinese nel Campionato Under 19 provinciale, mentre conferma sia la squalifica per 4 giornate del calciatore Andrea Ruggeri sia l’ammenda di EURO 350,00 a carico della suddetta società. Nulla dispone relativamente al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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