C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 13.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 94 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BASILICASTELLO Avverso squalifica del calciatore Gabriele FABRIS per 4 giornate di gara e ammenda di EUR 120,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 75 del 28/02/2024 Gara: Boca Barco / Basilicastello del 25.02.2024

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 94 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BASILICASTELLO Avverso squalifica del calciatore Gabriele FABRIS per 4 giornate di gara e ammenda di EUR 120,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 75 del 28/02/2024 Gara: Boca Barco / Basilicastello del 25.02.2024

Il reclamo proposto dalla società UPD Basilicastello contro i suddetti provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo regionale non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello territoriale in quanto è stato depositato in maniera del tutto irrituale non essendo stato redatto su carta intestata della società ed essendo privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentate della medesima società reclamante, circostanze queste che determinano l’inammissibilità della procedura d’impugnazione (Cfr. Decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport).

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società Basilicastello il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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