C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 13.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 95 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. S.R.L. MURRI CALCIO Avverso ammenda di EUR 500,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 29/02/2024 Gara: Murri Calcio / Libertas Ghepard del 25.02.2024

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 95 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. S.R.L. MURRI CALCIO Avverso ammenda di EUR 500,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 29/02/2024 Gara: Murri Calcio / Libertas Ghepard del 25.02.2024

La società SSD SRL MURRI CALCIO, dopo ad avere richiesto e ottenuto la copia degli atti ufficiali di gara, ha proposto un rituale reclamo contro la delibera mediante la quale il Giudice sportivo della Delegazione di Bologna le ha inflitto la sopra indicata sanzione pecuniaria della quale la reclamante chiede l’annullamento per i seguenti distinti ordini di motivi: I propri sostenitori non avrebbero dato calci e pugni alla panchina avversaria come invece riportato dall’arbitro nel proprio referto; A seguito delle suddette presunte intemperanze di un gruppo di persone che assistevano alla partita e che non sarebbero conosciute dalla società reclamante come appartenenti alla propria tifoseria, non ci sarebbe stata nessuna interruzione dell’incontro contrariamente a quanto è riportato sul referto ufficiale di gara; Nessuno fra i presenti avrebbe sentito l’epiteto di stampo razzista che l’arbitro riferisce essere stato rivolto dai sostenitori della Murri Calcio all’indirizzo di un calciatore avversario. In ragione dei motivi sopra illustrati e dopo aver evidenziato il costante impegno della società nel contrastare il fenomeno del razzismo nel mondo del calcio, la reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda che ritiene essere stata il frutto di un malinteso in cui potrebbe essere incorso il direttore di gara a causa della confusione creatasi dopo la realizzazione di una rete. La società Murri Calcio che nel proposto reclamo ha chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, il quale si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate ribadendo in particolare che nelle fila della società Libertas Ghepard non c’era nessun giocatore di colore al quale avrebbe potuto essere indirizzato l’epiteto razzista riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara.

Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede di audizione, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato il proprio rapporto dichiarando di aver sentito distintamente la frase di natura discriminatoria per motivi razziali rivolta a fine gara dai sostenitori della Murri Calcio all’indirizzo di un calciatore della Libertas Ghepard del quale ha riferito anche il numero di maglia. L’arbitro ha altresì confermato che al 25° minuto del secondo tempo in seguito a una rete realizzata dalla Murri Calcio, una decina di sostenitori di detta società hanno raggiunto la panchina della squadra avversaria colpendone, da dietro la recinzione del campo per destinazione, la struttura con calci e pugni e provocando un parapiglia fra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre che ha determinato la momentanea interruzione della gara per alcuni minuti. Preso atto delle conferme fornite dall’ufficiale di gara, la Corte ritiene che la decisione del Giudice sportivo debba essere riformata dovendo operarsi una distinzione fra i comportamenti tenuti dai sostenitori della società Murri Calcio per i quali la responsabilità di detta società discende rispettivamente dagli articoli 26 (Fatti violenti dei sostenitori) e 28 (Comportamenti discriminatori) del Codice di Giustizia Sportiva. Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori nei confronti dei componenti la panchina della Libertas Ghepard con specifico riferimento ai colpi da essi inferti alla struttura della medesima panchina, la società Murri Calcio deve essere sanzionata con un ammenda di importo commisurato alla gravità del fatto e alla categoria della competizione nel quale esso è avvenuto. Per il comportamento discriminatorio dei propri sostenitori consistito negli insulti rivolti a un calciatore della squadra avversaria per motivi di origine etnica e colore della pelle, la società Murri Calcio dovrà invece essere sanzionata nei termini previsti dall’articolo 28 comma 4 CGS e dunque, essendo la prima volta che la società incorre in una simile violazione regolamentare, con l’obbligo di disputare una gara con tutti i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori (articolo 8 comma 1 lettera d CGS), obbligo la cui esecuzione andrà sospesa per un anno durante il quale la società sarà sottoposta al periodo di prova di cui al comma 7 del sopracitato articolo 28 CGS.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe, riforma la decisione del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna, ridetermina in EUR 150,00 l’ammenda a carico della società Murri Calcio per le intemperanze dei propri sostenitori e impone alla stessa società l’obbligo di disputare una gara casalinga con tutti i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori sospendendo tale obbligo per un anno durante il quale la società è sottoposta a un periodo di prova. Nulla dispone relativamente al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo

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