C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 13.03.2024 – Delibera – Nr. 96 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAVENA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Marco MORINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 29/02/2024 Gara: Saragozza / Savena Calcio del 25.02.2024
Nr. 96 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAVENA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Marco MORINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 29/02/2024 Gara: Saragozza / Savena Calcio del 25.02.2024
Il reclamo della società ASD Savena Calcio non può essere esaminato poiché non è stato presentato con le modalità prescritte dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva non essendo stato preannunciato con dichiarazione depositata a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale ed essendo poi stato inviato con una semplice mail e non tramite PEC come prescritto dal comma 3 della sopracitata norma regolamentare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società Savena Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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