C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 20.03.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 98 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Nicolò CAMPOMORI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 80 del 08/03/2024 Gara: Massa Lombarda / Tropical Coriano del 06.03.2024
CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 98 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Nicolò CAMPOMORI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 80 del 08/03/2024 Gara: Massa Lombarda / Tropical Coriano del 06.03.2024
La società ASD Massa Lombarda Calcio, dopo aver richiesto e ottenuto gli atti ufficiali, ha proposto reclamo contro il provvedimento disciplinare sopramenzionato sostenendo che a fine partita il calciatore Campomori non avrebbe seguito la propria squadra negli spogliatoi, ma si sarebbe attardato sotto la tribuna per salutare genitori e conoscenti per cui non si sarebbe mai avvicinato all’arbitro, non sarebbe mai entrato nel suo campo visivo e non avrebbe pronunciato le espressioni ingiuriose riportate a referto che, a dire della reclamante, potrebbero essere state profferite da altri tesserati non individuati dall’ufficiale di gara del quale la società Massa Lombarda Calcio denuncia alcuni atteggiamenti provocatori e non consoni al ruolo rivestito che lo stesso arbitro avrebbe avuto durante la direzione della gara. Per i motivi sopra riassunti la società Massa Lombarda Calcio chiede, in via principale, l’annullamento della squalifica e in via subordinata una congrua riduzione della medesima. 3054 3054 La società reclamante che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata viene sentita da remoto in persona del proprio Presidente, il quale dopo essersi richiamato alle motivazioni addotte a sostegno del reclamo e alle conclusioni in esso precisate, intende ribadire che fin dall’inizio della partita il direttore di gara è sembrato particolarmente maldisposto nei confronti della propria compagine. Letto il reclamo, tenute nelle debite considerazioni le dichiarazioni rese dalla reclamante in sede dibattimentale, esaminati gli atti ufficiali, la Corte, pur non essendo stata in grado di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara che non si è presentato all’appuntamento telefonico in precedenza fissato tramite l’assistenza dell’AIA, rileva che la versione fornita dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali che nell’ambito della disciplina sportiva fanno comunque piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Nel referto arbitrale sono riportate le ripetute frasi irriguardose e ingiuriose che a fine partita il calciatore Nicolò Campomori del Massa Lombarda Calcio ha indirizzato all’ufficiale di gara per cui la delibera del Giudice sportivo non può che trovare conferma anche in sede di secondo grado di giudizio essendo il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali e di un altrettanto corretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Massa Lombarda Calcio il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato con il deposito del reclamo.
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