C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 03.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 106 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO COTIGNOLA Avverso squalifica del calciatore Riccardo RAVAGLI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 82 del 13/03/2024 Gara: Calcio Cotignola / Misano del 10.03.2024

CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 106 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO COTIGNOLA Avverso squalifica del calciatore Riccardo RAVAGLI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 82 del 13/03/2024 Gara: Calcio Cotignola / Misano del 10.03.2024

La società ASD Calcio Cotignola dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in questione ha impugnato la sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore Riccardo Ravagli ammettendo le veementi proteste che questi avrebbe rivolto all’arbitro a seguito di una decisione tecnica sfavorevole per la propria squadra, ma sostenendo che la condotta del Ravagli non sarebbe stata offensiva e che alla vista del cartellino rosso lo stesso calciatore avrebbe subito raggiunto gli spogliatoi senza rimanere sul terreno di gioco come invece riportato nel referto di gara.

Per tali motivi la società reclamante chiede in via principale l’annullamento della squalifica e in via subordinata una congrua riduzione della medesima. La società Calcio Cotignola che nel proposto reclamo ha chiesto di essere ascoltata di persona non si è presentata e dunque non partecipa all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte non ravvisa motivi in fatto e in diritto per riformare l’impugnata decisione che pertanto va confermata. Nel referto di gara l’arbitro descrive in maniera chiara e inequivocabile la condotta irriguardosa e gravemente offensiva tenuta dal calciatore Riccardo Ravagli, maglia nr. 1 del Cotignola, a seguito della convalida di una rete siglata dalla squadra avversaria. Il Giudice sportivo ha pertanto giustamente inquadrato il comportamento del suddetto calciatore nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e altrettanto correttamente ha applicato la pena minima stabilita dalla ricordata norma regolamentare nel testo aggiornato a maggior tutela e garanzia dell’incolumità fisica e della dignità personale degli ufficiali di gara.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Calcio Cotignola il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente di reclamo.

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