C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 03.04.2024 – Delibera – Nr. 107 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMACCHIESE 2015 Avverso squalifica del calciatore Ihab Neddine Neddine NEFFATI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 85 del 20/03/2024 Gara: Valsanterno / Comacchiese del 17.03.2024

 

Nr. 107 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMACCHIESE 2015 Avverso squalifica del calciatore Ihab Neddine Neddine NEFFATI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 85 del 20/03/2024 Gara: Valsanterno / Comacchiese del 17.03.2024

La società ASD Comacchiese 2015 propone rituale e tempestivo reclamo contro il provvedimento disciplinare deliberato dal Giudice sportivo regionale ai danni del proprio calciatore Neffati contestando principalmente la ricostruzione dei fatti così come descritti nella motivazione dell’impugnata squalifica. Afferma la reclamante che a fine gara Neffati avrebbe avuto una discussione con alcuni calciatori della Valsanterno che durante l’incontro lo avrebbero in diverse occasioni provocato e offeso e che alla notifica del cartellino rosso mostratogli dall’arbitro si sarebbe limitato a protestare senza offendere il direttore di gara. Per le motivazioni come sopra sinteticamente riassunte la società Comacchiese chiede una riduzione della squalifica. La società Comacchiese che con il proposto reclamo ha chiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata da un proprio Dirigente, il quale si riporta alle argomentazioni dedotte a sostegno del reclamo e alle conclusioni ivi precisate evidenziando che a suo avviso l’arbitro avrebbe esagerato nel riportare a referto il comportamento del calciatore Neffati. Letto l’atto d’impugnazione della società Comacchiese 2015, tenute in considerazione le dichiarazioni rese dalla stessa società in sede dibattimentale, presi in rassegna gli atti ufficiali di gara, la Corte giudica infondato il proposto reclamo che pertanto non può trovare accoglimento. Nel rapporto di gara l’arbitro descrive in maniera chiara, precisa e dettagliata la condotta posta in essere a fine gara dal calciatore Ihab Neddine Neffati della Comacchiese che, prima, ha pesantemente minacciato un avversario e, successivamente alla notifica dell’espulsione, ha insultato e gravemente minacciato il direttore di gara dovendo essere trattenuto dai compagni di squadra e spinto a forza all’interno degli spogliatoi. Ad avviso della Corte il Giudice sportivo del CRER ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali ritenendo che il comportamento del calciatore Neffati integrasse la fattispecie concreta prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS e che la pena minima edittale stabilita da tale norma meritasse un aggravamento in ragione delle ripetute e inaccettabili frasi minacciose rivolte, in aggiunta alle ingiurie, all’indirizzo dell’ufficiale di gara dal suddetto calciatore.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Comacchiese 2015 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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