C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 03.04.2024 – Delibera – 110 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VADO Avverso squalifica del calciatore Alessandro RUBINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 57 del 21/03/2024 Gara: Zocca / Sporting Vado del 17/03/2024

110 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VADO Avverso squalifica del calciatore Alessandro RUBINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 57 del 21/03/2024 Gara: Zocca / Sporting Vado del 17/03/2024

Il reclamo della società ASD Sporting Vado non può essere esaminato poiché la relativa dichiarazione di preannuncio è stata depositata oltre il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, termine stabilito a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società ASD Sporting Vado il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo

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