C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 10.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 113 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FABBRICO Avverso squalifica del calciatore Simone MICHELOTTI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 85 del 20/03/2024 Gara: Fabbrico / Nibbiano Valtidone del 17.03.2024
CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 113 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FABBRICO Avverso squalifica del calciatore Simone MICHELOTTI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 85 del 20/03/2024 Gara: Fabbrico / Nibbiano Valtidone del 17.03.2024
La società AC Fabbrico dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in questione ha impugnato la sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore Simone Michelotti sostenendo che l’espressione volgare da questi pronunciata non sarebbe stata rivolta al direttore di gara bensì un suo compagno di squadra autore del fallo da rigore e che comunque si sarebbe trattato di un’espressione profferita per esprimere irritazione e disprezzo piuttosto che con l’intento di offendere. Per questi motivi la reclamante chiede che nella condotta del proprio calciatore siano riconosciute le circostanze attenuanti con conseguente riduzione dell’impugnato provvedimento disciplinare. La società Fabbrico che con il proprio reclamo non chiede di essere ascoltata non partecipa all’odierna riunione. Il reclamo in parola non può essere accolto poiché la tesi proposta dal Fabbrico è smentita dal rapporto ufficiale dal quale risulta che al 24° minuto del secondo tempo e a seguito della realizzazione di un calcio di rigore da parte del Nibbiano Valtidone, il calciatore Michelotti, maglia numero 8 del Fabbrico, ha indirizzato all’arbitro due epiteti offensivi uno dei quali particolarmente sgradevole e che non merita alcun genere di attenuante. Il Giudice sportivo ha pertanto giustamente inquadrato il comportamento del suddetto calciatore nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e altrettanto correttamente ha applicato la pena edittale stabilita dalla ricordata norma regolamentare nel testo aggiornato a maggior tutela e garanzia dell’incolumità fisica e della dignità personale degli ufficiali di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società AC Fabbrico il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente di reclamo.
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