C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 10.04.2024 – Delibera – MEMORIAL PRESIDENTI COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA 116 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. VETTO Avverso squalifica del calciatore Luca ORLANDI fino al 27 marzo 2025 e squalifica del calciatore Nicola MUNGO per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicate nel C.U. nr. 71 del 29/03/2024 Gara: M.T. 1960 / Vetto del 27/03/2024

MEMORIAL PRESIDENTI COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA 116 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. VETTO Avverso squalifica del calciatore Luca ORLANDI fino al 27 marzo 2025 e squalifica del calciatore Nicola MUNGO per 3 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicate nel C.U. nr. 71 del 29/03/2024 Gara: M.T. 1960 / Vetto del 27/03/2024

La società Pol. D. Vetto ha preannunciato reclamo contro entrambi i suddetti provvedimenti inflitti ai propri calciatori Orlandi e Mungo, ma per quanto riguarda quest’ultimo tesserato non ha fatto seguito con l’inoltro delle motivazioni per cui il relativo reclamo va dichiarato inammissibile e il presente procedimento disciplinare deve limitarsi all’esame della squalifica del calciatore Luca Orlandi solo avverso la quale la società reclamante ha depositato le proprie motivazioni. A riguardo del comportamento di Luca Orlandi la Pol. d. Vetto ammette che questi abbia assunto un atteggiamento “poco corretto e inadeguato” rispetto a una decisione arbitrale ritenuta sbagliata, ma nega fermamente che vi sia stata da parte dello stesso giocatore un’aggressione fisica ai danni dell’ufficiale di gara. Per detto motivo la reclamante chiede che la squalifica sia annullata o quanto meno ridotta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A riprova di quanto sostenuto la Pol. d. Vetto allega un articolo di giornale oltre che immagini e dichiarazioni varie che però non possono essere utilizzate ai fini della decisione del proposto reclamo. Lette le motivazioni dedotte a sostegno del reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali di gara, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha confermato il proprio rapporto dichiarando in particolare di aver riconosciuto con certezza assoluta il calciatore Luca Orlandi, maglia numero 6 del Vetto, come colui che dopo averlo spinto con il pugno chiuso per tre volte sul petto, dopo essere stato trattenuto e allontanato dai propri compagni di squadra, riusciva a divincolarsi, lo avvicinava nuovamente e cercando un ulteriore contatto fisico lo colpiva con un pestone sul piede provocandogli un momentaneo forte dolore, inoltre uscendo dal campo, reiterava alcune espressioni irriguardose. Sulla scorta delle conferme fornite dall’arbitro in sede di audizione la Corte ritiene che il comportamento, con riferimento particolare al pestone inferto al direttore di gara, attuato dal calciatore Luca Orlandi costituisca una condotta violenta ai danni dello stesso ufficiale di gara che come tale integra la fattispecie prevista dall’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce come sanzione minima per i calciatori che pongono in essere una simile condotta la squalifica di 2 anni.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e per quanto riguarda il calciatore Luca ORLANDI ne aggrava la squalifica portandola fino a tutto il 27 marzo 2026. Pone a carico della società Pol. d. Vetto il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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