C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 17.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 119 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ASTRA Avverso omologazione della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 63 del 22/03/2024 Gara: Astra / M.T. 1960 del 09.03.2024

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 119 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ASTRA Avverso omologazione della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 63 del 22/03/2024 Gara: Astra / M.T. 1960 del 09.03.2024

La società U.S. Astra ha impugnato la decisione con la quale il Giudice sportivo di Reggio-Emila rigettando il ricorso presentato dalla stessa odierna reclamante, ha statuito che la gara in parola ha avuto uno svolgimento regolare e ne ha omologato il risultato conseguito sul campo. La U.S. Astra ripropone a questa Corte sportiva d’appello territoriale le medesime argomentazioni dedotte a fondamento del ricorso in precedenza proposto al giudice di primo grado sostenendo che alla gara disputata in data 9 marzo 2023 contro la compagine del M.T. 1960 e valida per il Campionato Under 19 Provinciale ha preso parte nelle fila del M.T. 1960 un calciatore che non avrebbe avuto titolo per parteciparvi essendo stato espulso in occasione di un precedente incontro disputato con la formazione di terza categoria della stessa sua società e conseguentemente squalificato per 2 giornate di gara con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale del 28 febbraio 2023. Richiamando due conformi decisioni della Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale della Lombardia e rilevando come alla data dell’incontro di Under 19 in questione il calciatore della M.T. 1960 non aveva ancora scontato la squalifica comminatagli nel Campionato di terza categoria, la società reclamante ribadisce che il suddetto calciatore non avrebbe dovuto essere presente in campo anche in una competizione diversa da quella dove gli era stato comminato il provvedimento di squalifica e per tale motivo richiede che alla società M.T. 1960 venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara. La società U.S. Astra che nel proposto reclamo chiede di essere ascoltata viene sentita da remoto, mentre non è presente, sebbene regolarmente notiziata, la società cointeressata M.T. 1960 dalla quale non sono pervenute memorie difensive. In sede dibattimentale Il legale rappresentante della società reclamante si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni con esso precisate e ribadisce che qualora non si aderisse all’orientamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale della Lombardia si pregiudicherebbe il principio della necessaria afflittività delle sanzioni sportive. Il reclamo non appare fondato e non merita accoglimento. La Corte ritiene di non potersi discostare dalla lettera dell’articolo 21 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dal principio sancito da detta disposizione regolamentare secondo cui la sanzione della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione. A riguardo dei contrari precedenti giurisprudenziali richiamati dalla società reclamante questa Corte sportiva d’appello regionale, pur consapevole della serietà delle relative motivazioni nonché delle ragionevoli esigenze dalle quali dette delibere sono ispirate, valuta che esorbiti dal perimetro delle prerogative proprie di un organismo di disciplina sportiva a livello territoriale qualsivoglia interpretazione non letterale delle norme regolamentari dovendo invece tale esegesi essere riservata alle superiori Corti sportive a livello nazionale previste dal vigente ordinamento sportivo. Quanto precede per non pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati ed evitare il rischio d’ingenerare nelle società calcistiche incertezze circa il modo corretto di operare nella gestione di casi analoghi a quello in esame.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo: Astra – M.T. 1960 zero a due. Pone a carico della società US Astra il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente di reclamo.

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