C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 24.04.2024 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 121 – RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ F.C.D. RIVERNIVIANO NONCHE’ IN PROPRIO DAL SIG. NICHOLAS ESU Avverso squalifica del calciatore Nicholas ESU fino a tutto il 31 dicembre 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 68 del 10/04/2024 Gara: Libertas S. Corrado / Riverniviano del 06.04.2024
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 121 - RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ F.C.D. RIVERNIVIANO NONCHE’ IN PROPRIO DAL SIG. NICHOLAS ESU Avverso squalifica del calciatore Nicholas ESU fino a tutto il 31 dicembre 2024 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 68 del 10/04/2024 Gara: Libertas S. Corrado / Riverniviano del 06.04.2024
I due distinti reclami avverso il provvedimento disciplinare sopra menzionato proposti dalla società FCD Riverniviano nonché, in proprio, dal calciatore Nicholas ESU vengono riuniti per motivi di connessione oggettiva e soggettiva in un unico procedimento. Con il depositato reclamo la società FCD Riverniviano ammette la gravità dell’episodio avvenuto nel dopo partita ai danni dell’ufficiale di gara ad opera di persone estranee alla società esprimendo la propria condanna per l’accaduto, ma sostiene che il comportamento violento dal proprio calciatore Nicholas Esu nei minuti finali dell’incontro sarebbe stato realizzato in reazione ad un’aggressione altrettanto violenta dallo stesso subita da un calciatore avversario anch’egli espulso dall’arbitro e che comunque il pronto intervento dell’allenatore della società reclamante avrebbe riportato la calma e permesso il rientro dei calciatori negli spogliatoi in tutta tranquillità. Per i motivi come sopra riassunti la società Riverniviano chiede che siano rivisti i termini della squalifica comminata al proprio tesserato. Con il reclamo proposto in proprio il calciatore Nicholas Esu, assistito dalle Avvocate Lidia Vecchi e Paola Mantovani del Foro di Mantova, contesta il rapporto arbitrale e sostiene di essere stato, negli ultimi minuti della partita, aggredito da due giocatori della Libertas S. Corrado uno dei quali lo avrebbe trattenuto afferrandolo per il collo mentre l’altro gli avrebbe sferrato un pugno sul volto. Il reclamante ammette di aver intercalato una parolaccia al termine della partita affermando però che non era diretta all’ufficiale di gara. L’inflitta squalifica della durata di 9 mesi viene pertanto ritenuta sproporzionata e priva di giustificazione nel codice di giustizia sportiva. Indicando le generalità e i recapiti di 6 testimoni oculari in grado di confermare la propria versione dei fatti e producendo la certificazione medica attestante le lesioni nell’occorso sofferte oltre che la copia della denuncia querela proposta nei confronti dei propri aggressori, il Sig. Esu chiede, in via principale, l’annullamento del provvedimento disciplinare comminatogli dal Giudice sportivo, mentre in via subordinata richiede la riforma dell’impugnata decisione e la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla reale gravità dei fatti. La società FCD Riverniviano che nel proposto reclamo non formula un’esplicita richiesta di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione mentre, avendo espressamente richiesto di essere ascoltata, viene sentita da remoto l’avvocata di fiducia del Signor Esu la quale, dopo essersi riportata ai motivi esposti a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, intende evidenziare in particolare la sproporzione della sanzione irrogata al calciatore Esu rispetto alle squalifiche comminate ai due giocatori della Libertas S. Corrado autori di fatti violenti altrettanto gravi. Il reclamo appare fondato e merita accoglimento. Pur con la premessa che i mezzi istruttori richiesti dal reclamante, con particolare riferimento alle dedotte testimonianze, non vengono ammessi perché non previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per le fattispecie analoghe a quella in esame e in quanto ritenuti comunque non necessari per la decisione del presente procedimento disciplinare essendo gli atti ufficiali redatti in modo chiaro e inequivocabile, a giudizio di questa Corte sportiva d’appello territoriale il Giudice sportivo di prima istanza ha interpretato in maniera troppo soggettiva le risultanze ufficiali e sanzionato in misura eccessivamente severa la condotta antisportiva del calciatore Nicholas Esu. Sulla base di quanto riportato dall’arbitro nel rapporto ufficiale di gara, il comportamento realizzato dal suddetto calciatore va considerato come una condotta non regolamentare caratterizzata dalla continuazione e concretizzatasi, dapprima, in un grave atto di violenza ai danni di due calciatori avversari e in seguito in un altrettanto deplorevole insulto rivolto all’ufficiale di gara. Ritenuto che nella condotta del calciatore Esu sia ravvisabile una sostanziale equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, l’impugnata squalifica va ridotta e resa più conforme alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva che puniscono la condotta violenta ai danni di calciatori avversari (art. 38 CGS) e la condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara (art. 36 comma 1 lettera a CGS).
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER riduce la squalifica del calciatore Nicholas ESU portandola fino a tutto il 30 giugno 2024 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato dalla società FCD Riverniviano unitamente al reclamo, mentre dispone la restituzione del contributo versato dal Sig. Nicholas Esu al momento del deposito del proprio reclamo.
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