C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 22.05.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA FASE PLAY-OUT Nr. 128 – RECLAM0 PROPOST0 DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica dei calciatori Andrea ANGELO, Roberto DAIU e Giuseppe GALASSO fino al 30 giugno 2028, squalifica del calciatore Jacopo MARTINI per 6 giornate di gara, inibizione del dirigente Ulisse SCHIANCHI per 8 giornate di gara nonché avverso ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 79 del 10/05/2024 Gara: Montanara Calcio Ducale 61 / Fraore del 05.05.2024

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA FASE PLAY-OUT Nr. 128 – RECLAM0 PROPOST0 DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica dei calciatori Andrea ANGELO, Roberto DAIU e Giuseppe GALASSO fino al 30 giugno 2028, squalifica del calciatore Jacopo MARTINI per 6 giornate di gara, inibizione del dirigente Ulisse SCHIANCHI per 8 giornate di gara nonché avverso ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 79 del 10/05/2024 Gara: Montanara Calcio Ducale 61 / Fraore del 05.05.2024

Il reclamo della società ASD Montanara Calcio Ducale 61 contro le squalifiche inflitte ai propri tesserati e avverso l’ammenda comminata alla società stessa non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello territoriale in quanto proposto in maniera irrituale non essendo stato preceduto dalla necessaria dichiarazione di preannuncio ed essendo successivamente stato depositato senza rispettare i termini procedurali abbreviati dinnanzi agli organi della Giustizia sportiva per le ultime 4 giornate di gara e gli eventuali spareggi (cfr. Comunicato Ufficiale FIGC nr. 156/A del 2 febbraio 2024). Non appaiono condivisibili e dunque meritevoli di accoglimento le eccezioni difensive preliminarmente sollevate dalla reclamante per giustificare il mancato rispetto dei termini abbreviati per il deposito del preannuncio e del relativo reclamo presso la Segreteria della Corte sportiva d’appello a livello territoriale in ragione del fatto che il Comunicato Ufficiale contenente gli impugnati provvedimenti disciplinari sarebbe stato pubblicato nella tarda serata del 10 maggio 2024 quando gli uffici della società erano chiusi.

Si richiama al riguardo il principio generale stabilito dall’articolo 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in forza del quale l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto e i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione oltre che la disposizione altrettanto generale di cui all’articolo 44 comma 6 in virtù della quale tutti i termini previsti dal Codice sono perentori.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Montanara Calcio Ducale 61 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it