C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 26.06.2024 – Delibera – 8. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor SERGIU MALANCA nonché della Società A.P.D. PONTEVECCHIO Con nota 04.06.2024, n. 30284/699 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Antonio Baglivo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: MALANCA SERGIU, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.P.D. PONTEVECCHIO,
8. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor SERGIU MALANCA nonché della Società A.P.D. PONTEVECCHIO
Con nota 04.06.2024, n. 30284/699 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Antonio Baglivo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: MALANCA SERGIU, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.P.D. PONTEVECCHIO, che ha svolto attività all’interno, nell’interesse della stessa e comunque rilevante per l’ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S., della violazione dell’art.4, comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposta dall’art.40 comma 6 delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 18 gennaio 2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società sopra menzionata, sottoscritto la dichiarazione in maniera non veridica, dichiarando cioè di non essere mai stato tesserato per Società affiliate a Federazioni estere. La Società A.P.D. PONTEVECCHIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2 del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento e nemmeno hanno prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo comunica in via preliminare di aver raggiunto con la società A.P.D. Pontevecchio un accordo sull’applicazione della sanzione ai sensi dell’articolo 127 C.G.S. e al riguardo produce il relativo verbale che prevede la sanzione dell’ammenda di EURO 334,00 a carico della medesima società. Per quanto concerne invece la posizione del calciatore Sergiu Malanca il Rappresentante della Procura Federale si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari ad essa addebitiate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: - 4 giornate di squalifica a carico del calciatore Sergiu Malanca da scontare nel Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2024/2025 4269 4269 Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e della relativa sanzione disciplinare richiesta nei confronti della parta deferita Sergiu Malanca; - ritenuta comprovata la responsabilità di quest’ultima parte incolpata per le violazioni regolamentari alla stessa attribuite; - Valutata congrua e giustificata la sanzione economica proposta a carico della società A.P.D. Pontevecchio e frutto della procedura di patteggiamento intervenuta con la Procura Federale;
d e l i b e r a
di infliggere: al calciatore SERGIU MALANCA la squalifica per 4 giornate di gara da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 e alla Società A.P.D. PONTEVECCHIO la sanzione sportiva dell’ammenda di EURO 334,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 26.06.2024 – Delibera – 8. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor SERGIU MALANCA nonché della Società A.P.D. PONTEVECCHIO Con nota 04.06.2024, n. 30284/699 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Antonio Baglivo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: MALANCA SERGIU, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.P.D. PONTEVECCHIO,"
