C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 15.01.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE Nr. 62 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NOVESE Avverso squalifica del calciatore VINCENZO FERRARA per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 89 del 18/12/2024 Gara: Virtus Possidiese / Novese del 15 dicembre 2024
CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE Nr. 62 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NOVESE Avverso squalifica del calciatore VINCENZO FERRARA per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 89 del 18/12/2024 Gara: Virtus Possidiese / Novese del 15 dicembre 2024
La società ASD Novese ha ritualmente impugnato il sopra precisato provvedimento disciplinare inflitto al proprio giovane calciatore Vincenzo Ferrara sostenendo che quest’ultimo, durante un’azione di gioco che lo vedeva correre verso la porta difesa dalla Virtus Possidiese, avrebbe cercato di liberarsi da una trattenuta irregolare di un avversario allargando il braccio e colpendolo all’altezza del femore. Secondo la reclamante si sarebbe dunque trattato di un normale fallo di gioco e non di un atto di deliberata violenza avvenuto a gioco fermo come invece riportato dall’arbitro nel proprio referto e come successivamente indicato dal Giudice sportivo per motivare la squalifica per 3 giornate di gara ai danni del calciatore Ferrara, squalifica di cui la Novese chiede una riduzione sia perché non ci sarebbe stata nessuna condotta violenta, sia per via della circostanza attenuante che nel caso di specie sussisterebbe per avere il proprio calciatore agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui. La società ASD Novese che nel reclamo non richiede di essere ascoltata non partecipa l’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale sull’episodio in questione ha confermato che durante una rimessa laterale e prima che il pallone facesse ingresso sul terreno di gioco, il calciatore Vincenzo Ferrara, maglia numero 10 della Novese, ha volontariamente colpito con pugno un calciatore della quadra avversaria. Sulla scorta delle conferme acquisite dall’arbitro della gara in sede di chiarimenti, il reclamo della società Novese appare privo di fondamento e non può trovare accoglimento essendo l’impugnato provvedimento il frutto di una corretta 3204 3204 interpretazione degli atti ufficiali e di un altrettanto corretta applicazione dell’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato. Pone a carico della società ASD Novese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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