C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 15.01.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 64 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A. C. STELLA AZZURRA – ZOLINO Avverso sanzioni sportive della perdita della gara e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società nonché avverso l’inibizione del dirigente ROBERTO CAVALLARI fino al 9 febbraio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 47 del 30/12/2024 Gara: Siepelunga Bellaria / Stella Azzurra del 19 dicembre 2024

 

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 64 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A. C. STELLA AZZURRA - ZOLINO Avverso sanzioni sportive della perdita della gara e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società nonché avverso l’inibizione del dirigente ROBERTO CAVALLARI fino al 9 febbraio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 47 del 30/12/2024 Gara: Siepelunga Bellaria / Stella Azzurra del 19 dicembre 2024

La società AC Stella Azzurra Zolino ha ritualmente impugnato la delibera assunta dal Giudice sportivo d Bologna in relazione all’incontro sopra citato, limitamene ai capi riguardanti la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in e l’inibizione del proprio dirigente accompagnatore, accettando invece i provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice di prima istanza nei confronti dei giovani calciatori e dell’allenatore della propria squadra militante nel Campionato provinciale under 15. La società reclamante, dopo aver richiesto e ottenuto una copia del referto ufficiale di gara, propone una sua ricostruzione cronologica dei fatti che hanno determinato la decisione dell’arbitro di decretare la fine anticipata della partita e assume che, contrariamente a quanto indicato nell’impugnata delibera del Giudice sportivo di Bologna, nel momento in cui l’arbitro ha emesso il triplice fischio che decretava la sospensione dell’incontro, i calciatori della Stella Azzurra inibiti a proseguire la gara sarebbero stati solo due per cui non sarebbe conforme alle risultanze ufficiali l’affermazione contenuta nell’impugnata delibera secondo la quale in campo non vi era più il numero minimo per proseguire la gara e che la sospensione della gara sia dipesa da tale circostanza. La Stella Azzurra sostiene inoltre che le condotte non regolamentari dei propri tesserati si sarebbero limitate a intemperanze verbali contro le decisioni arbitrali, cessate completamente nel dopo partita e mai sfociate in contatti fisici con l’ufficiale di gara, aggiungendo di ritenere ingiusta l’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore Roberto Cavallari in quanto lo stesso si sarebbe prodigato per la salvaguardia dell’incolumità fisica dell’arbitro e per riportare la calma sul terreno di gioco. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante chiede che in riforma dell’impugnata decisione del Giudice sportivo di Bologna, la gara sia omologata con il risultato conseguito sul campo di 3 a 1 a favore del Siepelunga, che sia annullata la penalizzazione di un punto in classifica disposta ai danni della compagine under 15 della Stella Azzurra e che sia rivisto il provvedimento di inibizione adottato ai danni del proprio dirigente Roberto Cavallari. La società AC Stella Azzurra Zolino che nel reclamo non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Rileva la Corte che il proposto reclamo coglie nel segno quando afferma che la gara non è stata sospesa anticipatamente per via del fatto che la squadra della Stella Azzurra non aveva più il numero minimo di calciatori necessario per consentirle la prosecuzione della partita e in effetti l’indicazione di tale circostanza nella motivazione della delibera assunta dal Giudice di primo grado risulta essere il frutto di un’interpretazione non corretta degli atti ufficiali. Tuttavia dall’esame degli stessi atti ufficiali di gara emergono una serie di condotte gravemente antisportive realizzate e dai giovanissimi atleti della Stella Azzurra e ancor di più dai componenti della panchina di detta società, come l’invito ad abbandonare il terreno di gioco rivolto ai propri giocatori dal dirigente accompagnatore ufficiale della Stella Azzurra, inconciliabili con i valori dello sport e decisamente deprecabili specie se si considera l’ambito di un campionato riservato a ragazzi di età non superiore ai 15 anni nel quale tali comportamenti sono stati attuati. Ritiene la Corte che il clima di forte contestazione creato dai tesserati oltre che dai sostenitori della Stella Azzurra che assistevano all’incontro, caratterizzato da innumerevoli e continuati insulti all’indirizzo dell’arbitro provenienti sia dal terreno di gioco sia dagli spalti dell’impianto sportivo, possa essere considerato tale da giustificare un serio turbamento dello stato d’animo di un arbitro giovanissimo e alle prime armi, turbamento che in maniera del tutto comprensibile gli ha fatto venir meno la necessaria serenità per proseguire nella direzione della gara. Ad unanime giudizio di questo collegio la decisone dell’arbitro di decretare la sospensione della partita appare dunque giustificata così come risulta corretta la decisione del Giudice sportivo di addebitare la responsabilità della non prosecuzione della partita alla sola compagine della Stella Azzurra nei confronti della quale va pertanto confermata la sanzione della perdita della gara a tavolino. Va del pari confermato il provvedimento d’inibizione disposto nei confronti del dirigente Roberto Cavallari per la condotta gravemente antisportiva dallo stesso posta in essere. Si ritiene invece che nella fattispecie in esame non sussistano tutti gli elementi necessari per poter affermare che si sia concretizzata une vera e propria rinuncia a proseguire la gara da parte della squadra della Stella Azzurra per cui la decretata penalizzazione di un punto in classifica non ha ragion d’essere.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo annulla la penalizzazione di un punto in classifica disposta ai danni della squadra under 15 provinciale della società AC Stella Azzurra Zolino, mentre conferma la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della squadra del Siepelunga Bellaria e l’inibizione del dirigente Roberto Cavallari fino a tutto il 9 febbraio 2025. Nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportivo essendo stato il reclamo parzialmente accolto.

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