C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 29.01.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 ELITE Nr. 67 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELLANA FONTANA Avverso squalifica dell’allenatore ROBERTO CALDINI fino al 24 settembre 2025 ed avverso inibizione del dirigente FABIO CONSIGLIERI fino al 12 marzo 2025 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 102 del 15/01/2025 Gara: Valtarese / Castellana Fontana dell’11 gennaio 2025
CAMPIONATO UNDER 19 ELITE Nr. 67 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELLANA FONTANA Avverso squalifica dell’allenatore ROBERTO CALDINI fino al 24 settembre 2025 ed avverso inibizione del dirigente FABIO CONSIGLIERI fino al 12 marzo 2025 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 102 del 15/01/2025 Gara: Valtarese / Castellana Fontana dell’11 gennaio 2025
La società ASD Castellana Fontana ha impugnato entrambi i provvedimenti disciplinari sopra indicati depositando due distinti reclami che per connessione oggettiva vengono riuniti in unico procedimento.
Con riguardo alla squalifica inflitta al tecnico della propria squadra militante nel Campionato under 19 élite per essersi, a fine gara, avvicinato all’arbitro contestandone l’operato e colpendolo con uno schiaffo sul palmo di una una mano, la società Castellana Fontana nega che l’allenatore Caldini si sia reso autore di quanto gli è stato addebitato atteso che dopo il fischio finale egli sarebbe rientrato negli spogliatoi assieme ai calciatori della sua squadra e ne sarebbe uscito solo dopo la doccia senza mai essersi avvicinato al l’ufficiale di gara e senza aver avuto con con quest’ultimo alcun contatto fisico. Per tali motivi la reclamante chiede l’annullamento della squalifica. Per quanto concerne l’inibizione del dirigente Fabio Consiglieri la società Castellana Fontana ammette che nel corso del primo tempo il Sig. Consiglieri ha effettivamente contestato una decisone arbitrale utilizzando un’espressione non consona per la quale a fine partita avrebbe cercato di scusarsi con lo stesso direttore di gara che però avrebbe rifiutato le scuse. Pertanto la reclamante chiede che nella condotta del proprio dirigente venga ravvisata una circostanza attenuante e che il periodo di inibizione sia conseguentemente ridotto. La società Castellana Fontana chiede infine che sia il tecnico Roberto Caldini sia il dirigente Fabio Consiglieri possano essere personalmente sentiti a chiarimenti dalla Corte sportiva d’appello, ma tale richiesta non può essere accolta essendo entrambi i suddetti tesserati sottoposti l’uno a squalifica e l’atro a provvedimento d’inibizione e non avendo nessuno dei due proposto il reclamo in proprio. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha integralmente confermato il proprio rapporto ufficiale ribadendo che a fine partita mentre si apprestava ad entrare nel proprio spogliatoio, l’allenatore del Castellana Fontana lo ha avvicinato proponendogli una stretta di mani, l’arbitro ha accettato tale invito e ha porto la mano al Caldini che in luogo di stringerla l’ha proditoriamente colpita con un schiaffo inferto con il palmo della sua mano destra. Anche in relazione al comportamento del dirigente Consiglieri l’arbitro ha confermato il rapporto di gara precisando che nel corso del primo tempo il suddetto dirigente gli ha rivolto una frase scurrile per protestare contro una sua decisione tecnica, mentre non ricorda se al termine dell’incontro lo stesso dirigente si sia effettivamente scusato per la sua condotta irrispettosa. Dagli atti ufficiali e in ragione delle conferme fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti, che smentiscono totalmente la tesi difensiva addotta dalla reclamante, la Corte ritiene che nel comportamento del tecnico Roberto Caldini non siano ravvisabili gli estremi e le caratteristiche per costituire una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara così come definita dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 35 comma 1). Quanto realizzato dall’allenatore del Castellana Fontana va invece qualificato come una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico (art. 36 comma 1 lett. b CGS), condotta che nella fattispecie appare connotata da una serie di circostanze aggravanti che consistono nei futili motivi che l’hanno generata, nella particolare slealtà del gesto compiuto, nel contesto di calcio giovanile nel quale tale azione è stata realizzata e nella sua manifesta contrarietà alla funzione educativa e al ruolo di esempio di lealtà sportiva che 3466 3466 specie in tale ambito sono chiamati a svolgere i tesserati ai quali viene affidata la guida tecnica delle squadre di calcio giovanile. Per quanto precede ad avviso di questo collegio giudicante il tecnico Roberto Caldini merita una squalifica a tempo che però abbia, rispetto a quella deliberata dal Giudice di prima istanza, una durata più aderente al parametro temporale indicato dal legislatore sportivo. Il comportamento del dirigente Fabio Consiglieri gravemente irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara, così come da questi confermato in sede di chiarimenti, rientra invece nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 2 lett. a) CGS per cui il provvedimento del Giudice regionale risulta pienamente condivisibile.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe indicato riduce la squalifica del tecnico ROBERTO CALDINI fino a tutto il 25 aprile 2025 mentre conferma l’inibizione del dirigente FABIO CONSIGLIERI fino a tutto il 12 marzo 2025 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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