C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 12.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 74 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956 Avverso inibizione del dirigente STEFANO VECCHIONE fino al 26 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo del C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 108 del 29/01/2025 Gara: Bellaria Igea Marina / Asar Accademia Calcio del 26 gennaio 2025
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 74 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956 Avverso inibizione del dirigente STEFANO VECCHIONE fino al 26 marzo 2025 Delibera del Giudice sportivo del C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 108 del 29/01/2025 Gara: Bellaria Igea Marina / Asar Accademia Calcio del 26 gennaio 2025
La società APD Bellaria Igea Marina 1956 reclama avverso il provvedimento d’inibizione inflitto al proprio dirigente Stefano Vecchione ammettendo che questi, in una fase di gioco particolarmente intensa del secondo tempo, avrebbe “alzato il tono di voce” nei confronti del direttore di gara senza però insultarlo e mancargli di rispetto. Ricordando di non aver mai in precedenza subito provvedimenti disciplinari di questo genere ai danni dei propri dirigenti, il Bellaria Igea Marina chiede una riduzione dell’impugnata inibizione. La società Bellaria Igea Marina 1956 che nel proposto reclamo non chiede di essere sentita non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte il reclamo non merita accoglimento in quanto dal rapporto ufficiale risulta in maniera inequivocabile il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro attuato al 30° minuto del secondo tempo dal dirigente Stefano Vecchione che, alzatosi dalla panchina, rivolgeva al direttore di gara una frase decisamente irrispettosa per la quale veniva allontanato dal terreno di gioco. Tale condotta, di norma non giustificabile se realizzata da un dirigente di società, rientra nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva per cui la decisione assunta dal Giudice sportivo appare inappuntabile.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato. Pone a carico della società APD Bellaria Igea Marina 1956 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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