C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 12.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 Nr. 76 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD FUTSAL SHQIPONJA Avverso squalifica del calciatore GIUSEPPE CENNAMO per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 108 del 29/01/2025 Gara: Equipo Futsal Crevalcore / Futsal Shqiponja del 25 gennaio 2025
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 Nr. 76 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD FUTSAL SHQIPONJA Avverso squalifica del calciatore GIUSEPPE CENNAMO per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 108 del 29/01/2025 Gara: Equipo Futsal Crevalcore / Futsal Shqiponja del 25 gennaio 2025
La società ASD Futsal Shqiponja propone un tempestivo e rituale reclamo contro la squalifica inflitta al proprio calciatore Giuseppe Cennamo ammettendo che questi, durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, ha rivolto all’arbitro la sola e unica seguente espressione : “si vergogni” , subendo per questo il provvedimento di espulsione che il calciatore Cennamo avrebbe accettato senza proferir altre parole e senza reiterare alcuna protesta. Rimarcando che la frase non rispettosa pronunciata dal calciatore Cennamo sarebbe stata provocata da un atteggiamento ostile nei di lui confronti manifestato in diverse situazioni dall’ufficiale di gara, la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società ASD Futsal Shqiponja che nel reclamo chiede espressamente di essere ascoltata, partecipa da remoto alla presente riunione nella persona di un suo dirigente con delega del Presidente, il quale si riporta integralmente alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e insiste affinché sia sottoposta a revisione la squalifica del proprio tesserato che giudica eccessiva in relazione all’effettiva gravità della condotta dallo stesso realizzata nei confronti dell’ufficiali di gara. A giudizio di questo collegio il reclamo può essere accolto atteso che la versione proposta dalla società Futsal Shqiponja corrisponde esattamente a quella riportata a referto dall’arbitro e poiché nella condotta non certo rispettosa nei confronti dell’ufficiale di gara ascrivibile al calciatore Giuseppe Cennamo sono invero ravvisabili delle circostanze tali da attenuarne il grado di colpa, circostanze che consistono in primo luogo nel fatto di aver ammesso la propria responsabilità, nel tenore non eccessivamente grave dell’espressione indirizzata all’arbitro e nel fatto che tale espressione è rimasta isolata non avendo avuto seguito alcuno nel prosieguo della gara. Tali circostanze attenuanti possono dunque giustificare una sia pur lieve diminuzione della sanzione irrogata dal Giudice di prima istanza.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la squalifica del calciatore GIUSEPPE CENNAMMO a 3 giornate di gara Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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