C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 77 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. ZOCCA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore ANDREA FERRARI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 55 del 06/02/2025 Gara: Zocca / Pioppe Calcio del 2 febbraio 2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 77 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. ZOCCA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore ANDREA FERRARI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 55 del 06/02/2025 Gara: Zocca / Pioppe Calcio del 2 febbraio 2025
La società FC Zocca ASD reclama avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato inflitto al proprio calciatore Andrea Ferrari negando che questi abbia minacciato gli avversari avendo invece semplicemente reagito alle loro provocazioni in un contesto di gara molto spigoloso. La reclamante sostiene inoltre che all’atto dell’espulsione il calciatore Ferrari avrebbe effettivamente proferito espressioni irriguardose/ingiuriose le quali però, essendo state coniugate al plurale, sarebbero state dirette ai giocatori del Pioppe e non all’indirizzo dell’arbitro della gara. La società Zocca paventa infine un possibile errore di persona nel quale potrebbe essere incorso l’arbitro nell’ascrivere la condotta antisportiva ad Andrea Ferrari e non al suo fratello gemello Alessio che pure si trovava sul terreno di gioco. Per i motivi come sopra riassunti la società reclamante chiede una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva. La società FC Zocca ASD che con il reclamo chiede espressamente di essere ascoltata partecipa all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, il quale si riporta alle argomentazioni del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate insistendo sul fatto che l’irrogata squalifica appare esagerata in relazione al comportamento in realtà tenuto dal calciatore Andrea Ferrari che, si ribadisce, non avrebbe rivolto alcun insulto all’indirizzo del direttore di gara. Letto il reclamo, udita la società reclamante e presi in esame gli atti ufficiali, la Corte decide di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale conferma integralmente il proprio rapporto ufficiale ribadendo che il calciatore Andrea Ferrari, a seguito dell’espulsione decretata per una frase minacciosa dal medesimo rivolta a un avversario, gli si avvicinava venendo trattenuto dai propri compagni di squadra e gli indirizzava un epiteto gravemente ingiurioso. L’arbitro si dichiara inoltre assolutamente certo di non aver confuso i due fratelli Ferrari schierati dalla compagine del Zocca e conferma che la condotta sopra descritta è stata realizzata, al 5° minuto del tempo di recupero, dal calciatore Andrea Ferrari maglia numero 6 del Zocca. Alla luce delle conferme fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti il reclamo appare privo di fondamento e pertanto non può essere accolto posto che la squalifica deliberata dal Giudice sportivo di Bologna (4 turni di squalifica per l’offesa all’arbitro con l’aggiunta di una giornata per l’avvenuta espulsione) deriva da una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali e da un altrettanto ineccepibile applicazione delle vigenti norme disciplinari disposte dal Codice di Giustizia Sportiva per contrastare le condotte irriguardose e ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo di Bologna Pone a carico della società FC Zocca ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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