C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.02.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore MANUEL VALLI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 53 del 23/01/2025 Gara: Tozzona Pedagna / A. Placci Bubano Mordano del 18 gennaio 2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore MANUEL VALLI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 53 del 23/01/2025 Gara: Tozzona Pedagna / A. Placci Bubano Mordano del 18 gennaio 2025

La società ASD A. Placci Bubano Mordano dopo aver inviato un tempestivo preannuncio di reclamo avverso la suddetta sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore Manuel Valli, non ha fatto seguito con il deposito delle relative motivazioni entro i termini prescritti. Il reclamo non può pertanto essere esaminato, ma va ugualmente gravato dal versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva come stabilito dall’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD A. Placci Bubano Mordano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo

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