C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 19.02.2025 – Delibera – TORNEO UNDER 14 PROVINCIALI Nr. 82 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTESCUDO Avverso inibizione del dirigente ALESSANDRO MORSELLI fino al 7 aprile 2025 e del dirigente ENRICO MARIA GROSSI fino al 6 febbraio 2026 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 50 del 06/02/2025 Gara: Rivazzurra Calcio / Montescudo del 2 febbraio 2025
TORNEO UNDER 14 PROVINCIALI Nr. 82 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MONTESCUDO Avverso inibizione del dirigente ALESSANDRO MORSELLI fino al 7 aprile 2025 e del dirigente ENRICO MARIA GROSSI fino al 6 febbraio 2026 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 50 del 06/02/2025 Gara: Rivazzurra Calcio / Montescudo del 2 febbraio 2025
La società ASD Montescudo ha impugnato entrambi i suddetti provvedimenti disciplinari inflitti ai dirigenti Alessandro Morselli e Enrico Maria Grossi in seguito alla gara in oggetto disputata dalla propria squadra militante nel Campionato provinciale under 14. La società reclamante nega recisamente che i due suoi dirigenti abbiano realizzato le condotte antisportive, nei confronti della giovane direttrice di gara e del di lei tutor arbitrale, che sono state loro attribuite dal Giudice sportivo di Rimini. Sottolineando che nessun dirigente del Montescudo era stato preventivamente informato della presenza del tutor arbitrale in occasione dell’incontro in questione, la reclamante ammette che solamente il dirigente Morselli avrebbe tenuto un comportamento poco sportivo eccedendo nelle proteste senza però aver mai parlato con la direttrice di gara e mai avvicinato il tutor arbitrale; mentre il dirigente Grossi non avrebbe “mai colloquiato con il tutor arbitrale, né tantomeno è arrivato a contatto fisico con il medesimo”. Rigettando in modo particolare la condotta violenta attribuita al dirigente Grossi, la società Montescudo chiede una revisione degli impugnati provvedimenti disciplinari e la possibilità di essere ascoltata assieme al tecnico del Rivazzurra in qualità di testimone oculare di quanto realmente accaduto durante lo svolgimento della gara. 3930 3930 Attesa l’esplicita richiesta di essere ascoltata, la società Montescudo partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente, il quale si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo oltre che alle richieste istruttorie e alle conclusioni in esso formulate. Letto il reclamo e udita la società Montescudo, la Corte rigetta la richiesta di audizione dell’indicato testimone dovendo il presente procedimento essere deciso unicamente sulla base delle risultanze ufficiali, risultanze che smentiscono la versione dei fatti prospettata dalla stessa società reclamante. Ritiene tuttavia questa Corte che nel procedimento di primo grado le risultanze ufficiali siano state correttamente valutate per quanto concerne il comportamento realizzato dal dirigente Andrea Morselli, ma non altrettanto in relazione al comportamento posto in essere dal dirigente Enrico Maria Grossi. La condotta gravemente irriguardosa attuata dal dirigente Morselli nei confronti della direttrice di gara e del tutor arbitrale è stata giustamente ricondotta, dal Giudice di primo grado, nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 2 lettera a) CGS e altrettanto correttamente punita con la sanzione edittale di 2 mesi d’inibizione prevista dalla suddetta norma regolamentare. Per quanto precede relativamente alla posizione del dirigente Morselli il reclamo non può essere accolto e l’inflitta inibizione deve essere confermata. Diversamente, quanto dagli atti ufficiali risulta aver posto in essere il dirigente Grossi non può essere considerato, come invece avvenuto nel procedimento di primo grado, una condotta violenta ai danni degli ufficiali di gara ai sensi dell’articolo 35 CGS. Dal referto di gara emerge infatti che alla fine del primo tempo il suddetto dirigente Grossi avvicinava la direttrice di gara e il di lei tutor arbitrale protestando e reagendo all’invito di calmarsi ponendo una mano sul petto del tutor e costringendolo con forza ad allontanarsi. Il descritto comportamento, per quanto esso sia deprecabile specie per il contesto di calcio giovanile in cui è stato realizzato, va considerato come condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si è concretizzata con un contatto fisico, condotta che se attuata da dirigenti andrà punita con la sanzione edittale di 4 mesi d’inibizione in stretta applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera b) CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’inibizione del dirigente ENRICO MARIA GROSSI portandola fino a tutto il 7 giugno 2025 mentre conferma l’inibizione del dirigente ANDREA MORSELLI fino a tutto il 7 aprile 2025 Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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