C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 83 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CALESTANESE Avverso squalifica del calciatore FRANCESCO MACAJ per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 58 del 12/02/2025 Gara: Ghiare / Calestanese del 9 febbraio 2025

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 83 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CALESTANESE Avverso squalifica del calciatore FRANCESCO MACAJ per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Parma pubblicata nel C.U. nr. 58 del 12/02/2025 Gara: Ghiare / Calestanese del 9 febbraio 2025

La società ASD Calestanese propone rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore Francesco Macaj ammettendo l’espressione riprovevole da questi rivolta a un avversario, ma contestandone l’aspetto discriminatorio. Sostiene la reclamante che il calciatore Macaj non conosceva il calciatore del Ghiare per cui la frase che gli ha indirizzato, pur essendo sicuramente riprovevole, non poteva avere alcun intento discriminatorio, aggiungendo che il tutto sarebbe avvenuto in un frangente particolarmente teso e nervoso della gara e a seguito di provocazioni verbali subite dallo stesso Francesco Macaj in ragione della sua nazionalità e origine etnica. Per i motivi come sopra riassunti la Calestanese chiede che per rideterminare la sanzione disciplinare del proprio tesserato non sia applicato l’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva e che comunque sia riconosciuta a favore del calciatore Macaj l’attenuante della provocazione subita in precedenza. La società ASD Calestanese con il proposto reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Rileva la Corte che dagli atti ufficiali di gara risulta che al 45° minuto del secondo tempo il calciatore Francesco Macaj, maglia nr. 11 della Calestanese, veniva espulso dal terreno di gioco per aver rivolto a un calciatore del Ghiare un unico e isolato epiteto di per sé omofobo che tuttavia nel contesto in cui è stato pronunciato e soprattuto in ragione del soggetto al quale era diretto, non integra, ad avviso di questo collegio, la fattispecie del comportamento discriminatorio così come definito nel comma 1 dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Va invero considerato che il calciatore Macaj non conosceva, almeno fino a prova contraria, le tendenze sessuali e/o un’eventuale diversità di genere dell’avversario che ha insultato, per cui nella condotta del suddetto Macaj manca l’idoneità dell’oggetto giuridico della discriminazione, elemento che invece, secondo i principi generali dell’Ordinamento Giuridico nazionale validi anche nell’ambito della disciplina sportiva, deve essere sempre presente per potersi configurare un’ipotesi di illecito e/o reato.

Per quanto precede il proposto reclamo merita accoglimento e la squalifica inflitta al calciatore Francesco Macaj può essere ridotta nonostante l’appellativo da questi utilizzato per insultare un giocatore avversario si ponga in netto e assoluto contrasto con i valori di etica e di lealtà sportiva fatti propri e promossi ad ogni livello dalla FIGC.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Francesco Macaj portandola a 4 giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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