C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CHRISTIAN BUGELLI Avverso squalifica fino al 6 agosto 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 55 del 06/02/2025 Gara: Persiceto 85 / Porretta 1924 del 1° febbraio 2025 il calciatore minorenne Christian Bugelli per il tramite di entrambi i suoi genitori esercenti la potestà genitoriale e con il patrocinio di un avvocato munito di debito mandato, ha ritualmente impugnato in proprio la squalifica sopra indicata inflittagli dal Giudice sportivo di Bologna.

RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CHRISTIAN BUGELLI Avverso squalifica fino al 6 agosto 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 55 del 06/02/2025 Gara: Persiceto 85 / Porretta 1924 del 1° febbraio 2025 il calciatore minorenne Christian Bugelli per il tramite di entrambi i suoi genitori esercenti la potestà genitoriale e con il patrocinio di un avvocato munito di debito mandato, ha ritualmente impugnato in proprio la squalifica sopra indicata inflittagli dal Giudice sportivo di Bologna.

Il proposto reclamo si fonda essenzialmente su due distinti ordini di motivi: la mancanza di volontarietà del gesto compiuto dal giovane calciatore e l’assenza in tale gesto degli elementi per poter essere configurato come una condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara. Per suffragare la prospettata tesi della non volontarietà si sostiene che nel frangente in cui il calciatore Bugelli si accingeva ad abbandonare il terreno di gioco a seguito della sua espulsione per doppia ammonizione, prima sarebbe stato avvicinato da un compagno di squadra che lo rimproverava per la sanzione subita e dopo dallo stesso arbitro che da tergo lo avrebbe spintonato sulla schiena provocando così una sbracciata che il Bugelli era convinto fosse diretta al proprio compagno di squadra e non certo all’arbitro tanto che lo stesso giovane atleta si sarebbe accorto del contrario solo una volta raggiunto lo spogliatoio. Per sostenere che nel caso di specie non si possa trattare di una vera e propria condotta violenta si evidenziano le incongruenze del referto ufficiale di gara in particolare nella parte in cui l’arbitro non riporta alcuna interlocuzione avuta con il calciatore Bugelli successivamente al colpo subito e si sottolinea inoltre come nessuno fra i presenti alla partita abbia avuto contezza dell’episodio e delle conseguenze lesive provocate ai danni del direttore di gara. Per i motivi sopra esposti e dopo aver sottolineato l’assenza di precedenti disciplinari a carico di Christian Bugelli e averne chiesto l’audizione, si conclude con la richiesta, in via principale, dell’annullamento della squalifica ovvero, in via subordinata, di una sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La parte reclamante è presente all’odierna riunione assistita dal nominato legale di fiducia la quale prende per prima la parola per richiamarsi alle motivazioni addotte con il proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate e per porre altresì l’accento sui diversi aspetti che caratterizzano la dinamica del gesto compiuto da Christian Bugelli e che ne dimostrerebbero la non volontarietà. Viene poi sentito lo stesso giovane calciatore il quale nel ripercorrere le varie fasi dell’episodio ribadisce in particolare che quando si è sentito spingere sulla schiena ha maniera istintiva allargato il braccio convinto che dietro di lui ci fosse un compagno di squadra e non certo il direttore di gara. Letto il reclamo, udita la parte reclamante e presi in esame gli atti ufficiali, la Corte decide di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, in sede di audizione, conferma integralmente il proprio rapporto ufficiale precisando che al 45° minuto del secondo tempo e dopo aver decretato l’espulsione di Christian Bugelli, maglia nr. 2 del Porretta, si avvedeva che il predetto calciatore stava abbandonando molto lentamente il terreno di gioco rallentando così la ripresa della gara per cui decideva di avvicinarlo per sollecitarne l’uscita dal campo e in tale frangente veniva colpito da una gomitata sul volto. A precisa domanda il peraltro giovanissimo arbitro della gara ammette di aver raggiunto da tergo il calciatore Bugelli e di avergli appoggiato una mano su una spalla esercitando una leggera pressione per invitarlo a velocizzare l’uscita dal terreno di gioco e che a seguito di questo contatto il calciatore girava il volto e lo colpiva con una gomitata sulla faccia. L’arbitro si dichiara certo che il gesto del calciatore, per quanto improvviso, sia stato volontario e precisa infine di non aver notato nessun componente della squadra del Porretta avvicinarsi al Bugelli per indurlo a lasciare il campo senza ritardo così da poter riprendere in fretta il gioco. Alla luce delle risultanze ufficiali e dei successivi chiarimenti forniti dal giovane arbitro della gara la Corte ritiene che l’atto compiuto dall’altrettanto giovane calciatore Christian Bugelli debba essere considerato volontario, potenzialmente idoneo a produrre una lesione personale oltre che connotato da una volontaria aggressività così da dover necessariamente essere configurato come condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara secondo la definizione di cui all’articolo 35 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Si ritiene tuttavia sostanzialmente plausibile la tesi proposta dalla difesa del calciatore secondo la quale il gesto di quest’ultimo sarebbe stato indotto da un’azione non consona del direttore di gara, ragion per cui appare corretta e condivisibile la decisione del Giudice sportivo di prima istanza che ravvisando nel comportamento di Christian Bugelli la circostanza attenuante di aver agito in reazione a un fatto immediato e percepito come ingiusto, non ha applicato al caso di specie la sanzione minima di 2 anni di squalifica prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per le condotte violente commesse da calciatori e tecnici ai danni degli ufficiali di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la delibera del Giudice sportivo di Bologna. Dispone l’incameramento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato contestualmente al deposito del reclamo.

 

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