C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 26.02.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASUMARO FC Avverso squalifica del calciatore THOMAS ARTOSI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 56 del 12/02/2025 Gara: S. Bartolomeo in Bosco / Casumaro 1924 del 8 febbraio 2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASUMARO FC Avverso squalifica del calciatore THOMAS ARTOSI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 56 del 12/02/2025 Gara: S. Bartolomeo in Bosco / Casumaro 1924 del 8 febbraio 2025
La società ASD Casumaro FC ha tempestivamente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare che il Giudice sportivo di Ferrara ha irrogato al calciatore Thomas Artosi sostenendo che costui, una volta espulso per aver profferito un’espressione blasfema, si sarebbe diretto verso gli spogliatoi senza indugi, senza assumere alcun comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e senza la necessità di essere accompagnato fuori dal terreno di gioco dal capitano e dai dirigenti del Casumaro. Per gli illustrati motivi la società reclamante chiede che al proprio calciatore venga comminata una sanzione più equa e proporzionata alla reale condotta dello stesso. La società ASD Casumaro FC nel proprio reclamo non chiede espressamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo appare privo di fondamento e dunque non meritevole di accoglimento atteso che la versione del Casumaro non trova conferma nelle risultanze ufficiali di gara nelle quali è descritta in modo inequivocabile la condotta gravemente irriguardosa e ingiuriosa tenuta ai danni dell’arbitro dal calciatore Thomas Artosi a seguito del decretato provvedimento di espulsione, condotta che in maniera del tutto corretta e condivisibile il Giudice di Ferrara ha ricondotto nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS e conseguentemente sanzionato con la squalifica minima di 4 giornate da tale norma regolamentare stabilita.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Casumaro FC il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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