C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 05.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE Nr. 95 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l. Avverso inibizione del dirigente ALESSANDRO CAROLI fino al 19 aprile 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 120 del 19/02/2025 Gara: Reggiana 1919 / Imolese Calcio 1919 del 16 febbraio 2025
CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE Nr. 95 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l. Avverso inibizione del dirigente ALESSANDRO CAROLI fino al 19 aprile 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 120 del 19/02/2025 Gara: Reggiana 1919 / Imolese Calcio 1919 del 16 febbraio 2025
La società Imolese Calcio 1919 ha proposto reclamo avverso l’inibizione del proprio dirigente Alessandro Caroli sostenendo la sua estraneità rispetto alla condotta irrispettosa nei confronti dell’ufficiale di gara che gli è stata addebitata, condotta che secondo la reclamante sarebbe invece ascrivibile al dirigente Marco Nannini del quale produce una dichiarazione in cui lo stesso dirigente Nannini si assume la piena responsabilità delle frasi irriguardose e ingiuriose indirizzate all’arbitro derivate da un momento di particolare nervosismo e per le quali porge, anche in qualità di ex arbitro, le proprie scuse al direttore di gara e all’intera categoria arbitrale. Per i suddetti motivi l’Imolese Calcio chiede che sia annullata la sanzione del dirigente Caroli e che l’inibizione, peraltro debitamente attenuata, sia inflitta al dirigente Marco Nannini. Il ricorso può essere accolto per quanto riguarda il vero autore della condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara poiché quest'ultimo, sentito a chiarimenti, ha ammesso l’errore di trascrizione commesso nella stesura del rapporto ufficiale di gara e attraverso un’immagine fotografica ha riconosciuto nella persona del dirigente Marco Nannini colui che durante la partita ha vivacemente protestato contro la sua direzione di gara e nel dopo partita lo ha pesantemente insultato. La delibera del Giudice di prima istanza ai danni del dirigente Alessandro Caroli va pertanto annullata e la sanzione per la condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro va inflitta al dirigente Marco Nannini senza tuttavia poter ravvisare nel comportamento di costui, malgrado la sua ammissione di responsabilità, la sussistenza di circostanze attenuanti prevalenti su quelle aggravanti.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe annulla il provvedimento di inibizione inflitto al dirigente ALESSANDRO CAROLI e infligge al dirigente MARCO NANNINI l’inibizione fino a tutto il 5 maggio 2025. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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