C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 12.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 96 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SAVIO CALCIO Avverso la decisione della ripetizione della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 123 del 26/02/2025 Gara: Pol. Savio / Vecchiazzano del 23 febbraio 2025
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 96 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SAVIO CALCIO Avverso la decisione della ripetizione della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 123 del 26/02/2025 Gara: Pol. Savio / Vecchiazzano del 23 febbraio 2025
La società ASD Polisportiva Savio Calcio ha proposto un rituale e tempestivo reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice sportivo regionale ha decretato la ripetizione della gara ritenendo che la stessa non abbia avuto un regolare svolgimento per via di un errore tecnico commesso e riconosciuto dall’arbitro che nel proprio referto ha segnalato di non aver espulso un calciatore della compagine del Savio Calcio nonostante detto giocatore fosse incorso in una doppia ammonizione. La società reclamante sostiene che nessuno si sarebbe accorto della prima ammonizione inflitta al proprio calciatore e che pertanto non vi sarebbe stato alcun errore tecnico da parte del direttore di gara e non si spiega la ragione che avrebbe indotto lo stesso arbitro a riportare detto errore sul referto ufficiale di gara. Adombrando anche l’ipotesi che all’origine del riconoscimento dell’errore tecnico vi fossero state pressioni esterne subite dall’ufficiale di gara, la Polisportiva Savio Calcio conclude con la richiesta dell’annullamento dell’impugnata delibera e della conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo che l’ha vista prevalere sul Vecchiazzano con il punteggio di 3 a 2. La società ASD Polisportiva Savio Calcio con il proposto reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo non può essere accolto e va rigettato in quanto fondato su motivazioni inconsistenti oltre che fuorvianti. Nel referto ufficiale l’arbitro della gara ha dichiarato, dimostrando con ciò un’apprezzabile onestà intellettuale, di aver purtroppo commesso un errore tecnico non decretando l’espulsione di un calciatore del Savio Calcio nonostante lo avesse ammonito per la seconda volta e il Giudice sportivo regionale valutando del tutto correttamente che il suddetto errore ha influito sulla regolarità della gara ne ha giustamente decretato la ripetizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 C.G.S.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato Pone a carico della società Polisportiva Savio Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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