C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 103 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTENASO CALCIO Avverso squalifica del calciatore SIMONE DE BRASI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 127 del 05/03/2025 Gara: Atletico Castenaso / Centese del 2 marzo 2025
CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 103 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTENASO CALCIO Avverso squalifica del calciatore SIMONE DE BRASI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 127 del 05/03/2025 Gara: Atletico Castenaso / Centese del 2 marzo 2025
La società ASD Atletico Castenaso Calcio ha proposto un rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica che il Giudice sportivo regionale ha inflitto al calciatore Simone De Brasi ammettendo l’espressione blasfema da questi pronunciata, ma negando che alla vista del conseguente cartellino rosso lo stesso De Brasi abbia insultato l’ufficiale di gara. Per detto motivo la società reclamante chiede una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti La società ASD Atletico Castenaso Calcio con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo non può essere accolto poiché nel referto ufficiale l’arbitro della gara ha riportato in modo chiaro e inequivocabile la condotta ingiuriosa assunta nei suoi confronti dal calciatore Simone De Brasi dell’Atletico Castenaso che, una volta espulso per aver profferito una frase blasfema, lo ho platealmente e ripetutamente insultato. La squalifica disposta dal Giudice sportivo regionale 4548 appare pertanto frutto di una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali e di un altrettanto corretta applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari: 1 giornata di squalifica per l’utilizzo di un’espressione blasfema (art. 37 CGS) più 4 giornate di squalifica per la condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara (art. 36 comma 1 lettera a CGS).
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma l’impugnata delibera. Pone a carico della società Atletico Castenaso Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 103 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTENASO CALCIO Avverso squalifica del calciatore SIMONE DE BRASI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 127 del 05/03/2025 Gara: Atletico Castenaso / Centese del 2 marzo 2025"
