C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 105 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore ELIA MASSA per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 71 del 05/03/2025 Gara: Predappio / Vigne del 1° marzo 2025

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 105 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore ELIA MASSA per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 71 del 05/03/2025 Gara: Predappio / Vigne del 1° marzo 2025

Il reclamo della società G.P. Vigne ASD nonostante sia stato inviato tramite PEC, non può essere esaminato poiché privo della sottoscrizione del legale rappresentante della società reclamante, circostanza dalla quale deriva, giusto l’insegnamento del Collegio di Garanzia dello Sport (confronta decisione nr. 32/2022), l’inesistenza dell’atto d’impugnazione e la conseguente nullità dell’intero procedimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società GP Vigne ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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