C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 106 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE DAMIANO CERRONE Avverso squalifica per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 63 del 27/02/2025 Gara: Petroniano Idea Calcio / Murri Calcio del 22 febbraio 2025
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 106 - RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE DAMIANO CERRONE Avverso squalifica per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 63 del 27/02/2025 Gara: Petroniano Idea Calcio / Murri Calcio del 22 febbraio 2025
Il calciatore Damiano Cerrone, tesserato con la società Murri Calcio e con il patrocinio legale dell’Avv. Giulio Cerrone del Foro di Bologna, ha impugnato in proprio il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto nei suoi confronti dal Giudice sportivo di Bologna. Il reclamante, avendo richiesto e ottenuto l’accesso agli atti ufficiali della gara in oggetto, contesta quanto riportato dall’arbitro in ordine alle frasi ingiuriose che gli sono state attribuite mettendo in evidenza la genericità dell’elencazione di tali espressioni contenuta nel rapporto arbitrale, negando di aver utilizzato epiteti ingiuriosi a sfondo sessuale e razziale come invece è stato scritto nella motivazione dell’impugnata squalifica, ammettendo unicamente di aver rivolto all’avversario espressioni forse sconvenienti in reazione a una serie di gravi offese che gli erano state rivolte dal calciatore del Petroniano Idea Calcio. Il calciatore Cerrone eccepisce poi l’errata valutazione compiuta dal Giudice sportivo nel considerare come discriminatoria e dunque rientrante nella fattispecie prevista e punita dall’art. 28 CGS, la frase “sei un gay di merda” che, pur non avendola mai pronunciata nei confronti del giocatore avversario, l’arbitro ha ugualmente riportato sul referto di 4551 gara. Sostiene il reclamante che tale frase, pur sanzionabile disciplinarmente, per assurgere a espressione discriminatoria ex art. 28 CGS deve essere profferita nei confronti di chi sia effettivamente omosessuale. Per i motivi come sopra riassunti e dopo aver indicato due testi a conferma della prospettata tesi difensiva, la parte reclamante ritiene irragionevole e illogica la decisione del Giudice sportivo di Bologna e ne chiede la riforma con conseguente riduzione dell’inflitta squalifica da 10 a 2 giornate di gara ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Il tesserato Damiano Cerone non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, rigettate le istanze istruttorie proposte dal reclamante dovendo il presente procedimento sportivo essere giudicato solo in base alle risultanze ufficiali, esaminati gli atti ufficiali della gara, la Corte rileva che dal referto arbitrale risulta che il calciatore Damiano Cerrone della società Murri Calcio veniva espulso al 28° minuto del secondo tempo per aver rivolto a un avversario diverse e pesanti offese fra le quali una di carattere omofobo, ma nessuna che faceva riferimento al colore della pelle o all’origine etnica del calciatore avversario. Il proposto reclamo merita pertanto di essere accolto atteso che l’espressione “gay di merda” utilizzata dal calciatore Cerrone per insultare un componente della squadra avversaria, non configura un comportamento discriminatorio così come definito nel comma 1 dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva e ciò in ragione del soggetto al quale tale epiteto era diretto, soggetto del quale il calciatore Cerrone si deve presumere, almeno fino a prova contraria, non conoscesse le tendenze sessuali e/o l’eventuale appartenenza a una qualche diversità di genere. Per questo motivo nella condotta tenuta da Damiano Cerrone difetta l’idoneità dell’oggetto giuridico della discriminazione, elemento che invece, secondo i principi generali dell’Ordinamento Giuridico nazionale validi anche nell’ambito della disciplina sportiva, deve essere sempre presente per potersi configurare un’ipotesi di illecito. Per quanto precede la squalifica del calciatore Damiano Cerrone andrà rideterminata non più ai sensi dell’articolo 28 CGS bensì in applicazione dell’articolo 39 CGS e la sanzione minima stabilita da quest’ultima disposizione regolamentare per le condotte gravemente antisportive andrà aggravata in ragione del fatto che l’espressione utilizzata dal calciatore Cerrone per offendere un suo avversario costituisce una grave, netta e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto della FIGC.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica del calciatore DAMIANO CERRONE portandola a 4 giornate effettive di gara Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato unitamente al deposito del reclamo.
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