C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. SAN LAZZARO A FARNESIANA Avverso squalifica del calciatore JULIAN DIARRA per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 127 del 05/03/2025 Gara: Felsina / S. Lazzaro A Farnesiana del 2 marzo 2025
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. SAN LAZZARO A FARNESIANA Avverso squalifica del calciatore JULIAN DIARRA per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 127 del 05/03/2025 Gara: Felsina / S. Lazzaro A Farnesiana del 2 marzo 2025
La società USD S. Lazzaro A Farnesiana ha ritualmente impugnato il sopracitato provvedimento disciplinare inflitto al proprio giovane tesserato Julian Diarra ammettendo che lo stesso ha pronunciato un’espressione blasfema e che per questa ragione è stato giustamente espulso dal campo, ma negando che a seguito dell’espulsione abbia rivolto frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro il quale, a seguito della richiesta di spiegazioni rivoltagli dai dirigenti della società reclamante nel dopo gara, non avrebbe fatto cenno alcuno dell’ atteggiamento irrispettoso tenuto dal calciatore Diarra. Il S. Lazzaro A. Farnesiana richiede pertanto una riduzione della squalifica. La società USD S. Lazzaro A Farnesiana con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita per cui non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, la Corte ha sentito l’arbitro della gara affinché potesse meglio chiarire la parte del referto in cui ha descritto la condotta del calciatore Julian Diarra a seguito del provvedimento di espulsione. Al riguardo l’arbitro ha precisato che alla vista del cartellino rosso detto calciatore, nel procinto di abbandonare il terreno di gioco, non gli ha rivolto nessuna espressione ingiuriosa essendosi limitato ad alzare e roteare braccio e mano destra, gesto che l’arbitro ha interpretato come offensivo nei di lui confronti. Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione la Corte ritiene che il gesto del giovante calciatore Julian Diarra debba essere considerato come un atto impulsivo di protesta poco rispettoso nei confronti dell’ufficiale di gara e che in tale gesto non sussistano gli elementi di fatto e di diritto per configurare una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e dunque ricadere nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto precede il reclamo merita di essere accolto e l’impugnata squalifica andrà equamente ridotta.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo della società S. Lazzaro A Farnesiana e in riforma dell’impugnata delibera riduce la squalifica del calciatore JULIAN DIARRA a 2 giornate di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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