C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 19.03.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei dirigenti MICHELE GHILLANI e MICHELE AGNETTI, del calciatore minorenne SEBASTIANO GANDOLFI nonché della società A.S.D. VICOFERTILE

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei dirigenti MICHELE GHILLANI e MICHELE AGNETTI, del calciatore minorenne SEBASTIANO GANDOLFI nonché della società A.S.D. VICOFERTILE

Con nota 11.02.2025, n. 19117/270 pfi 24-25, il Procuratore Federale interregionale, -visto l'art.125, del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; -ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: Michele Ghillani, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Vicofertile, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.l.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver, essendo dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicofertile, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Sebastiano Gandolfi, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alla gara: A.S.D. Vicofertile - Polisportiva Il Cervo del 14.9.2024, valevole per il campionato Under 14 provinciale; nonché per avere consentito, e non impedito, al calciatore di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; Michele Agnetti, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Vicofertile, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro dell'incontro Vicofertile - Polisportiva Il Cervo del 14.9.2024, valevole per campionato Under 14 provinciale, nella quale è indicato il nominativo del sig. Sebastiano Gandolfi attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso. Sebastiano Gandolfi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S.D.S. società A.S.D. Vicofertile, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vicofertile, alla gara Vicofertile - Polisportiva Il Cervo del 14.9.2024 valevole per il campionato Under 14 provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; A.S.D. Vicofertile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra indicate, così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche nessuna deferite è presente all’odierna riunione e nemmeno ha prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo ADAMO, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Mesi 3 d’Inibizione per il presidente MICHELE GHILLANI - Mesi 3 d’inibizione per il dirigente accompagnatore ufficiale MICHELE AGNETTI - Squalifica di 3 giornate di gara per il calciatore SEBASTIANO GANDOLFI da scontare nell’eventuale campionato di competenza - EUR 300,00 d’ammenda a carico della società ASD VICOFERTILE e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato under 14 provinciale della corrente stagione sportiva. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite; - Considerata la totale indifferenza dimostrata dalle parti incolpate rispetto al procedimento disciplinare contro di esse instaurato; - ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari alle stesse a diverso titolo ascritte; - Ritenuto che per quanto riguarda la società Vicofertile l’entità della sanzione economica proposta dalla Procura Federale sia sufficiente per assicurare l’afflittività della pena senza bisogno di ricorrere a penalizzazioni in un campionato che vede impegnati ragazzi di età inferiore ai 14 anni;

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. MICHELE GHILLANI l’inibizione a svolgere qualsiasi genere di attività nell’ambito della FIGC per mesi tre al Sig. MICHELE AGNETTI l’inibizione a svolgere qualsiasi genere di attività nell’ambito della FIGC per mesi tre al calciatore SEBASTIANO GANDOLFI la squalifica per tre giornate effettive di gara da scontare nel campionato nel quale dovesse militare alla società A.S.D. VICOFERTILE l’ammenda di EURO 300,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it