C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 144 del 26.03.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 108 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO – RICCIONE Avverso squalifica del calciatore PABLO SANDRI D’ADAMO per 4 giornate di gara e avverso inibizione del dirigente SIMONE D’ADAMO fino al 9 aprile 2025 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 138 del 19/03/2025 Gara: Asar Accademia Calcio / Gatteo del 16 marzo 2025
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 108 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO - RICCIONE Avverso squalifica del calciatore PABLO SANDRI D’ADAMO per 4 giornate di gara e avverso inibizione del dirigente SIMONE D’ADAMO fino al 9 aprile 2025 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 138 del 19/03/2025 Gara: Asar Accademia Calcio / Gatteo del 16 marzo 2025
La società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione ha proposto un rituale e tempestivo reclamo avverso entrambi i provvedimenti disciplinari che il Giudice sportivo regionale ha inflitto ai propri suddetti tesserati. La società reclamante sostiene che nell’esercizio delle funzioni di forza pubblica sostituiva affidategli dalla stessa società, il dirigente Simone D’adamo avrebbe avuto un alterco con un calciatore del Gatteo che, trovandosi nell’area spogliatoi per essere stato espulso dal campo, avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio e gravemente offensivo concretizzatosi poi in un’aggressione fisica nei confronti del medesimo dirigente addetto alla forza pubblica sostitutiva, aggressione che avrebbe provocato l’istintiva reazione del calciatore Pablo Sandri D’Adamo, il figlio del dirigente aggredito, che abbandonando il terreno di gioco sarebbe intervenuto a difesa del padre. Non ravvisando nel comportamento del dirigente Simone D’adamo nessuna irregolarità e ritenendo che la condotta del calciatore Pablo Sandri D’adamo sia stata giustificata dall’affetto che ogni figlio ha per il proprio genitore, l’ASAR Accademia Calcio Riccione chiede l’annullamento dell’inibizione inflitta al dirigente Simone D’adamo e la riduzione della squalifica del calciatore Pablo Sandri D’adamo. La società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Per la parte relativa all’inibizione del dirigente Simone D’adamo il proposto reclamo non può essere esaminato e va dichiarato inammissibile poiché verte su un provvedimento disciplinare che per la sua durata non è impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 lettera b) Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto concerne la squalifica del calciatore Pablo Sandri D’Adamo il reclamo dell’ASAR Accademia Calcio merita invece di essere accolto posto che la versione dei fatti fornita dalla società reclamante coincide essenzialmente con quanto riportato nel rapporto ufficiale della gara per cui nella condotta violenta nei confronti di un avversario realizzata da detto calciatore può essere ravvisata come circostanza attenuante, equivalente alle pur sussistenti circostanze aggravanti, quella di aver agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER riduce la squalifica del calciatore PABLO SANDRI D’ADAMO portandola a 3 giornate di gara mentre conferma l’inibizione del dirigente SIMONE D’ADAMO fino a tutto il 9 aprile 2025. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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