C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 09.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI Nr. 113 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. TERRE DI CASTELLI A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore HAJRO MARSEL fino al 20 maggio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 48 del 20/03/2025 Gara: Corlo / Terre di Castelli del 18 marzo 2025

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI Nr. 113 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. TERRE DI CASTELLI A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore HAJRO MARSEL fino al 20 maggio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 48 del 20/03/2025 Gara: Corlo / Terre di Castelli del 18 marzo 2025

La società U.S. Terre di Castelli a.s.d. ha proposto un rituale e tempestivo reclamo contro il suddetto provvedimento disciplinare che il Giudice sportivo di Modena ha inflitto al tesserato Marsel Hajro che la stessa società reclamante definisce come un suo dirigente che in occasione della gara in questione aveva la funzione di allenatore della squadra militante nel Campionato provinciale under 14. La società Terre di Castelli sostiene che il suddetto dirigente non avrebbe offeso il direttore di gara, che non avrebbe tentato d’impedirgli di rientrare negli spogliatoi e che non avrebbe avuto nessun contatto fisico con lo stesso ufficiale di gara. Per tali motivi la reclamate richiede una riduzione della comminata squalifica. La società US Terre di Castelli con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo non merita accoglimento e va rigettato. Dal rapporto ufficiale di gara, redatto in forma chiara e precisa e che dunque non necessita di ulteriori chiarimenti da parte dell’arbitro, risulta infatti che nei minuti finali della partita il dirigente Marsel Hajro veniva ammonito per proteste nei confronti di alcune decisioni arbitrali e che al termine dell’incontro insultava lo stesso ufficiale di gara assumendo nei di lui confronti un contegno irriguardoso e assai poco sportivo specie se si considera il contesto di una partita di calcio giovanile nel quale si è svolto il tutto. 4892 4892 Il provvedimento del Giudice sportivo di Modena va pertanto confermato quanto alla sua durata, ma riformato rispetto alla definizione utilizzata dal suddetto organismo di giustizia sportiva di prima istanza atteso che il tesserato Marsel Hajro, inserito nella distinta della società Terre di Castelli come dirigente accompagnatore ufficiale, non poteva essere considerato alla stregua di un tecnico bensì come dirigente e dunque avrebbe dovuto essere assoggettato al provvedimento dell’inibizione (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a CGS) e non della squalifica.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e dispone, in luogo della squalifica, l’inibizione del dirigente MARSEL HAJRO fino a tutto il 20 maggio 2025 Pone a carico della società US Terre di Castelli il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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