C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 114 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MONTEFELTRO Avverso squalifica del calciatore ANDREA SIMONCINI fino al 28 aprile 2025, squalifica del dirigente GIANLUIGI GIOVAGNOLI per 6 giornate di gara e inibizione del dirigente ALESSANDRO CAPPELLI fino al 28 aprile 2025 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 71 del 03/04/2025 Gara: Real Montefeltro / Accademia Marignanese del 30 marzo 2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 114 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MONTEFELTRO Avverso squalifica del calciatore ANDREA SIMONCINI fino al 28 aprile 2025, squalifica del dirigente GIANLUIGI GIOVAGNOLI per 6 giornate di gara e inibizione del dirigente ALESSANDRO CAPPELLI fino al 28 aprile 2025 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 71 del 03/04/2025 Gara: Real Montefeltro / Accademia Marignanese del 30 marzo 2025
Il reclamo della società Real Montefeltro avverso i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice sportivo di Rimini a seguito della gara in oggetto indicata, non può essere esaminato poiché la società dopo il deposito di un preannuncio di reclamo, in luogo dell’inoltro delle relative motivazioni entro i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva ha inviato una comunicazione in cui dichiara di rinunciare al reclamo, rinuncia che tuttavia non esonera la stessa società ASD Real Montefeltro dal pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Real Montefeltro il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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