C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALI Nr. 116 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore FILIPPO FABBRI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 76 del 03/04/2025 Gara: A. Placci Bubano Mordano / Funo del 29 marzo 2025
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALI Nr. 116 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore FILIPPO FABBRI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 76 del 03/04/2025 Gara: A. Placci Bubano Mordano / Funo del 29 marzo 2025
La società ASD A. Placci Bubano Mordano ha interposto un rituale reclamo contro la squalifica che il Giudice sportivo di Bologna ha comminato al calciatore Filippo Fabbri ammettendo le offese da questi rivolte all’arbitro, ma negando che il medesimo calciatore abbia scagliato una bottiglietta d’acqua contro l’ufficiale di gara. La reclamante sostiene che tale bottiglietta sarebbe arrivata dall’alto senza colpire l’ufficiale di gara se con con qualche spruzzo d’acqua e che in quel momento il calciatore Fabbri, essendo trattenuto dai propri compagni di squadra, non sarebbe stato nelle condizioni di fare quanto gli è stato ascritto. Per questi motivi e mettendo anche in dubbio l’identificazione fatta dall’arbitro dell’effettivo autore del lancio della bottiglietta, la reclamante chiede una riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo. La società A. Placci Bubano Mordano con il reclamo non ha chiesto in maniera esplicita di essere sentita e dunque non ha partecipato all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire l’arbitro della gara il quale a precisa domanda ha ammesso di non aver potuto vedere con chiarezza il calciatore Filippo Fabbri nell’atto di lanciargli una bottiglietta di plastica colma d’acqua. Essendo girato di spalle l’arbitro ha precisato di aver intravisto con la coda dell’occhio il suddetto gesto e di aver presunto che l’autore non potesse che essere il calciatore Fabbri. In ragione dei chiarimenti forniti dall’arbitro della gara la Corte ritiene che le risultanze ufficiali non offrano una prova certa per poter ascrivere al calciatore Filippo Fabbri la responsabilità di aver lanciato una bottiglietta e con essa attinto la spalla dell’ufficiale di gara e che con pari certezza non si possano considerare infondate le argomentazioni difensive addotte dalla società A. Placci Bubano Mordano a sostegno del proposto reclamo che pertanto può essere accolto. Il comportamento del calciatore Filippo Fabbri andrà così derubricato e considerato unicamente come una condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara e conseguentemente punito con la sanzione minima edittale prevista per detta fattispecie dall’articolo 36 comma 1 lettera a) CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il proposto reclamo e in riforma dell’impugnata delibera riduce la squalifica del calciatore FILIPPO FABBRI a 4 giornate di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALI Nr. 116 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A. PLACCI BUBANO MORDANO Avverso squalifica del calciatore FILIPPO FABBRI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 76 del 03/04/2025 Gara: A. Placci Bubano Mordano / Funo del 29 marzo 2025"
