C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 12.03.2025, n.21930/353 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; – visto l’ex art. 125; – vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo; – deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: Samuele Mucedola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Castellarano:
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 12.03.2025, n.21930/353 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ex art. 125; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: Samuele Mucedola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Castellarano:
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver inoltrato, in data 07.10.2024, all’account Instagram dell’arbitro della gara Vianese Calcio - Castellarano del 07.10.2024 campionato under 14 Provinciale di Reggio Emilia, il seguente messaggio: “oggi alla partita hai arbitrato davvero male ci sta si può sbagliare però il rigore non era fallo era fuori area fuorigioco e basta ci becchiamo a caste". Il calciatore in sede di audizione da parte della Procura Federale, ammette quanto sopra riportato; Radi Hatem, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Castellarano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inoltrato, in data 07.10.2024, all’account Instagram dell’arbitro della gara Vianese Calcio - Castellarano del 07.10.2024 valevole per il campionato under 14 Provinciale di Reggio Emilia, il seguente messaggio: “grande direttore"; tale messaggio, poi, è stato accompagnato dalle emoji delle mani che applaudono ed è stato postato anche un video nel quale si sente un genitore che ha aspettato il direttore di gara al termine dell’incontro e che lo offende ripetutamente e lo minaccia dicendo che gli sarebbe accaduto qualcosa di spiacevole se fosse andato a Castellarano; il calciatore in sede di audizione da parte della Procura Federale, ammette quanto sopra riportato; Società ASD CASTELLARANO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalle persone sopra indicate, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche tutte le parti deferite sono presenti di persona all’odierna riunione.
Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Squalifica di 3 mesi per il calciatore Samuele Mucedola - Squalifica di 3 mesi per il calciatore Radi Hatem - EUR 500,00 d’ammenda a carico della società ASD CASTELLARANO Delle parti deferite prende la parola per primo il legale rappresentante della società Castellarano che nel prendere atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale ne lamenta l’eccessiva severità evidenziando come nel caso di specie le possibilità d’intervento preventivo della società fossero pressoché inesistenti e sottolineando che in ogni caso nel comportamento dei propri giovanissimi tesserati non sembra ravvisarsi nulla di offensivo nei confronti dell’arbitro della gara così come nei confronti degli organismi arbitrali e federali. In nome e per conto dei calciatori minorenni Samuele Mucedola e Radi Hatem intervengono i rispettivi genitori che ammettono le responsabilità dei propri figli i quali avrebbero postato i messaggi sulla piattaforma social nelle ore immediatamente successive alla partita e a seguito della delusione per una sconfitta determinata da possibili errori arbitrali, affermano che non vi era in nessuno dei ragazzi l’intento di denigrare l’arbitro al quale chiedono comunque scusa per quanto accaduto, scuse alle quali si associano personalmente anche gli stessi calciatori minorenni. Il calciatore Radi Hatem aggiunge infine di aver semplicemente condiviso con l’arbitro della gara un video che “girava in rete” e che aveva già avuto moltissime visualizzazioni. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite; - valutato che i messaggi social di entrambi i giovanissimi calciatori deferiti sono caratterizzati da un codice comunicativo tipico dell’attuale linguaggio adolescenziale, ma che risultano essenzialmente privi di un contenuto realmente offensivo e tanto meno minaccioso; - ritenuto tuttavia che si tratti pur sempre di comportamenti decisamente inopportuni in ambito sportivo che per quanto non abbiano un tenore tale da mettere veramente in dubbio l’imparzialità dell’ufficiale di gara, essendo piuttosto volti a evocare semplicemente e unicamente decisioni arbitrali ritenute erronee, rendono comunque comprovata la responsabilità di tutte le parti deferite per condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’articolo 39 CGS; - considerata la condotta processuale delle parti incolpate che hanno ammesso, sia durante la fase d’indagine sia in sede dibattimentale, la propria responsabilità, che hanno prestato collaborazione fattiva per l'accertamento dei relativi illeciti disciplinari e che hanno altresì manifestato un sincero rammarico per quanto posto in essere; Per tutti i suddetti motivi
d e l i b e r a
di infliggere: al calciatore SAMUELE MUCEDOLA la squalifica per due giornate effettive di gara da scontare nel campionato di competenza al calciatore RADI HATEM la squalifica per due giornate effettive di gara da scontare nel campionato di competenza alla società A.S.D. CASTELLARANO la sanzione sportiva dell’ammonizione con diffida Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 158 del 16.04.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 12.03.2025, n.21930/353 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; – visto l’ex art. 125; – vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo; – deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: Samuele Mucedola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Castellarano:"
