C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 23.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 118 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. MISANO Avverso squalifica del calciatore MATTEO SARTORI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 154 del 09/04/2025 Gara: Misano / Bellariva Virtus del 6 aprile 2025

CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 118 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. MISANO Avverso squalifica del calciatore MATTEO SARTORI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 154 del 09/04/2025 Gara: Misano / Bellariva Virtus del 6 aprile 2025

La società SSD Misano ha ritualmente impugnato la sopra indicata squalifica disposta ai danni del proprio calciatore Matteo Sartori sostenendo che a seguito della subita espulsione, ritenuta ingiustificata e comunque eccessivamente severa, il medesimo calciatore si sarebbe effettivamente avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni e fornire la propria versione dei fatti chiedendo più volte all’avversario di ammettere quanto realmente accaduto, senza tuttavia mai eccedere in atteggiamenti maleducati. Inoltre la reclamante nega che alla vista del cartellino rosso il calciatore Sartori si sarebbe rifiutato di abbandonare il terreno di gioco evidenziando a tal riguardo che dal momento dell’espulsione a quello dell’uscita dal campo non sarebbero trascorsi più di 40/50 secondi tanto che per l’episodio in questione non l’arbitro non avrebbe concesso alcun minuto di recupero. Per i motivi come sopra riassunti il Misano chiede una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società SSD Misano con il reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto necessario sentire l’arbitro della gara il quale, confermando quanto riportato a referto, ha precisato di aver chiaramente visto il calciatore Sartori, maglia nr. 9 del Misano, mentre colpiva con una mano il volto di un avversario senza particolare violenza e senza procurare danni fisici. L’arbitro ha inoltre riferito che alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il calciatore Sartori protestava vivacemente e non rispettava l’invito ad uscire dal terreno che abbandonava solo grazie all’intervento del capitano del Misano coadiuvato da altri compagni di squadra e facendo così ritardare la ripresa del gioco di due minuti poi aggiunti ai sei minuti del tempo di recupero effettivamente assegnato. Sulla scorta di quanto precisato dall’arbitro in sede di audizione la Corte ritiene che non vi siano margini per l’accoglimento del proposto ricorso e che la condotta antisportiva del calciatore Matteo Sartori aggravata dalla ritardata uscita dal terreno di gioco, sia stata correttamente valutata e sanzionata dal Giudice sportivo del CRER.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma la squalifica del calciatore Matteo Sartori per 3 giornate di gara Pone a carico della società SSD Misano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it