C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 23.04.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 119 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. ZOCCA Avverso squalifica del calciatore PATRIK LECINI per 10 giornate di gara e avverso squalifica dei calciatori ALESSIO FERRARI e MATTEO GUERMANDI per 5 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 79 del 10/04/2025 Gara: Antal Pallavicini / Zocca del 6 aprile 2025

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 119 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. ZOCCA Avverso squalifica del calciatore PATRIK LECINI per 10 giornate di gara e avverso squalifica dei calciatori ALESSIO FERRARI e MATTEO GUERMANDI per 5 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 79 del 10/04/2025 Gara: Antal Pallavicini / Zocca del 6 aprile 2025

La società FC Zocca ha impugnato i tre provvedimenti disciplinari sopra indicati sottolineando preliminarmente che due clamorose sviste arbitrali avrebbero determinato un clima di nervosismo in una gara tra compagini che per la loro posizione in classifica non avevano più obiettivi sportivi da perseguire e che la situazione di tensione venutasi a creare non sarebbe stata adeguatamente gestita dall’arbitro probabilmente per la sua scarsa esperienza essendo alla sua prima direzione nella categoria in questione. Nel merito delle condotte rispettivamente ascritte ai calciatori destinatari delle impugnate squalifiche, la società reclamante sostiene che nell’uscire dal campo il calciatore Lecini si sarebbe rivolto all’arbitro in maniera ironica per criticarne la direzione della gara senza però profferire espressioni offensive e meno che mai di contenuto omofobo; che il calciatore Guermandi non avrebbe insultato l’arbitro e nemmeno ne avrebbe messo in dubbio l’imparzialità essendosi anzi prodigato per placare gli animi dei componenti di entrambe le squadra; che il calciatore Ferrari non avrebbe pronunciato alcuna frase allusiva all’aspetto fisico dell’arbitro, ma avrebbe rivolto frasi irrispettose unicamente nei confronti degli avversari come reazione a provocazioni subite. Per i motivi come sopra riassunti la società Zocca richiede un’equa riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. La società FC Zocca che nel reclamo ha chiesto di essere ascoltata partecipa all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente il quale, dopo essersi richiamato ai motivi addotti a sostegno dell’atto d’impugnazione e alle conclusioni con esso precisate, insiste nel ribadire che le espressioni riportate a referto e attribuite ai propri calciatori non sono state pronunciate e in particolare che non sarebbe assolutamente vero che il calciatore Lecini possa essersi rivolto all’arbitro con una frase dal tenore omofobo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali che risultano redatti con estrema chiarezza e forniscono una precisa ricostruzione del quadro fattuale senza suscitare alcuna perplessità interpretativa, questo collegio ritiene che i comportamenti tenuti dai tre i calciatori della società FC ZOCCA, considerati tutti in un unico e complessivo contesto, debbano essere intesi come condotte gravemente irriguardose e ingiuriose nei confronti dell’ufficiale di gara ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e che debbano pertanto essere sanzionati nei termini previsti da detta disposizione disciplinare ravvisando solo nel comportamento del calciatore Patrik Lecini una circostanza aggravante per avere egli profferito, fra i vari insulti rivolti all’arbitro, anche un epiteto omofobo che tuttavia non risulta tale da costituire un reale comportamento discriminatorio ai sensi dell’articolo 28 CGS in quanto si deve presumere, almeno fino a prova contraria, che al calciatore non fossero note le tendenze sessuali e/o l’appartenenza a una qualche diversità di genere del direttore di gara. Le impugnate decisioni del Giudice sportivo vanno dunque riformate e le deliberate squalifiche devono essere rideterminate in termini temporali maggiormente conformi alla sopraindicata previsione regolamentare del Codice di Giustizia Sportiva

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore PATRIK LECINI a 6 giornate effettive di gara e quelle rispettivamente inflitte ai calciatori ALESSIO FERRARI e MATTEO GUERMANDI a 4 giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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