C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 23.04.2025 – Delibera – Nr. 120 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BANDO Avverso squalifica del calciatore EDUARDO ANTONIO OCHOA OSORIO per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 71 del 10/04/2025 Gara: Bando / Frutteti del 6 aprile 2025

Nr. 120 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BANDO Avverso squalifica del calciatore EDUARDO ANTONIO OCHOA OSORIO per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 71 del 10/04/2025 Gara: Bando / Frutteti del 6 aprile 2025

La società ASD Bando ha impugnato il sopra descritto provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Eduardo Antonio Ochoa Osorio assumendo che costui al termine di una gara decisiva per la vittoria del campionato e per scaricare la tensione accumulata, ha sì scagliato il pallone, ma senza l’intento di colpire l’arbitro che infatti non è stato nemmeno sfiorato dalla sfera di gioco. Per tale motivo la società reclamante richiede una congrua riduzione della squalifica irrogata dal Giudice sportivo di Ferrara. La società Bando non ha richiesto in maniera esplicita di essere ascoltata e dunque non ha partecipato all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, a precise domande, ha dichiarato che esattamente dopo il triplice fischio finale il calciatore Ochoa Osorio del Bando scagliava nella sua direzione il pallone che gli stava rimbalzando vicino senza peraltro colpirlo essendo la sfera passata a una distanza di circa un metro dallo stesso direttore di gara che in quel momento si trovava distante di una decina di metri dal sopra detto calciatore. L’arbitro decretava pertanto l’immediata espulsione di Ochoa Osorio nella convinzione che questi avesse volontariamente calciato il pallone per colpirlo. In ragione dei chiarimenti forniti dall’arbitro della gara la Corte ritiene che nel caso di specie difetti una prova certa dell’effettiva intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore Ochoa Osorio, gesto che risulta comunque connotato da un notevole grado di imprudenza e inopportunità finendo per integrare la fattispecie della condotta antisportiva e dovendo essere sanzionato come tale.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo e a parziale riforma dell’impugnata decisione, riduce la squalifica del calciatore EDUARDO ANTONIO OCHOA OSORIO a 2 giornate effettive di gara Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it